Il 1° ottobre 2020 i camion euro 3 (o più correttamente euro III) fino a 7,5 tonnellate hanno smesso di beneficiare in Italia dei rimborsi delle accise. A quella data, infatti, è diventata operativa la previsione della legge di Bilancio 2020, in cui era contenuto anche il prossimo taglio, quello che investirà gli euro 4 (o IV) già a partire dal primo trimestre 2021 (quindi con le domande che saranno presentate a partire dal mese di aprile).
Ciò significa che le aziende di autotrasporto, che hanno tempo fino al 1° febbraio 2021 per presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel quarto trimestre 2020 (dal 1° ottobre al 31 dicembre), non potranno inserire le targhe di veicoli euro 3. E parliamo non a caso di targhe perché questa indicazione è diventata obbligatoria (ex nota n. 64837 dell’Agenzia delle Dogane) nel momento dell’introduzione della fattura elettronica.
Per compilare le domande di rimborso, che per l’ultimo trimestre 2020 ammonta a 214,18 euro per mille litri di gasolio, si deve utilizzare – come al solito – l’apposito software sul sito dell’Agenzia delle Dogane, così come per la fruizione tramite F24 si può indicare il consueto codice tributo 6740.
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti accumulati nel 3° trimestre 2020 si ha tempo fino al 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2022.
Infine, ricordiamo che l’art. 8 del D.L. n.124/2019 ha posto come limite quantitativo per beneficiare della misura quello di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso e che tale indicazione relativa ai chilometri percorsi (da inserire nel Quadro A-1) assume valore fiscalmente rilevante per quantificare l’importo massimo rimborsabile.