Il Regno Unito è fuori dall’Unione europeo. Ma c’è un accordo, siglato lo scorso 24 dicembre, che serve a stabilire una cooperazione applicata in via provvisoria fino al 28 febbraio 2021, prima cioè che il Parlamento europeo lo approvi e ne consenta l’entrata in vigore ufficiale. Nel frattempo, dando per scontato che rimane bloccato quel Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea del 28 dicembre 2020 con cui di fatto l’Unione proponeva al Regno Unito di prorogare il regime della licenza comunitaria, in modo da garantire la continuità dei traffici commerciali tra UE e Regno Unito, andiamo a vedere cosa accade in concreto oggi.
Niente dazi
La prima cosa da sottolineare è che l’accordo ha scongiurato la prospettiva di applicare dazi reciproci, anche se in ogni caso gli scambi commerciali con il Regno Unito saranno effettuati in un paese terzo rispetto all’Unione europea e quindi, in quanto importazioni ed esportazioni, richiederanno una serie di adempimenti doganali, che presuntivamente potrebbero allungare anche i tempi di attraversamento delle frontiere.
L’Agenzia delle Dogane ha emanato una circolare in cui ha previsto alcune facilitazioni operative per gli operatori. Tra queste, quella che stabilisce che le autorizzazioni allo sdoganamento presso luogo autorizzato saranno concesse previa istruttoria documentale e senza procedere con il riscontro fisico dei luoghi. O quella secondo cui, almeno nel primo periodo di Brexit, gli operatori che non avranno ottenuto in tempo le autorizzazioni rilasciate tramite il sistema delle Customs Decision, potranno chiedere la regolarizzazione delle relative dichiarazioni doganali con richieste retroattive delle stesse autorizzazioni.
La circolare ricorda poi l’obbligo per gli esportatori di effettuare in genere l’operazione doganale nel Paese di residenza e ribadisce l’attuale sistema in vigore per quanto riguarda l’ufficio doganale competente per il ricevimento della dichiarazione doganale di esportazione.
Le regole per il trasporto stradale
Scendendo invece all’esame del trasporto stradale, va detto che si conserva il regime della licenza comunitaria, almeno per quanto riguarda i trasportatori europei, mentre quelli britannici disporranno di una propria licenza riconosciuta dall’Unione europea. Insieme alla licenza vengono confermate le norme europee relative al trasporto stradale (quelle, tanto per intendersi relative ai tempi di guida e riposo, all’uso del tachigrafo, ai pesi e dimensioni, ecc.), mentre per i trasporti bilaterali e multilaterali con il Regno Unito si può sempre fare riferimento alle autorizzazioni CEMT. Anche se l’accordo prevede, almeno in questa fase, la possibilità di effettuare trasporti internazionali punto-a-punto senza disporre di una propria quota autorizzativa.
Rispetto ai trasporti di cabotaggio, invece, se ne potranno svolgere due, sia da parte di trasportatori europei nel Regno Unito, sia di britannici nel territorio dell’Unione.
Per il resto, siccome – come ricordato – nel Regno Unito si applicheranno le regole doganali, sarà comunque possibile fare ricorso ai “carnet Tir”, a quei documenti doganali internazionali che aiutano cioè a risparmiare tempo nell’attraversamento delle frontiere unionali, in quanto non vi sono controlli intermedi sul veicolo “piombato” e lo sdoganamento avviene nell’ufficio doganale di destinazione nel Paese terzo.
I documenti che l’autista deve avere a bordo
Infine, prima di partire per un trasporto nel Regno Unito è bene verificare la lista di documenti che l’autista deve avere con sé. Partiamo da quelli personali. Innanzi tutto è richiesto un passaporto valido (non serve un “visto”, ma non va bene la carta di identità), una patente di guida (anche internazionale) e una CQC valide, oltre a un certificato A1.
Tra i documenti da tenere a bordo figurano poi quelli del veicolo o complesso veicolare (libretto, assicurazione/carta verde), le liste di controllo e istruzioni per la sicurezza del veicolo (check list per evitare ingresso di clandestini a bordo del veicolo), altri documenti come i registri del tachigrafo. In più, rispetto alle merci, bisogna essere muniti dei documenti di esportazione corretti e di una copia della licenza comunitaria o autorizzazione CEMT, della lettera di vettura CMR, del KAP – Kent Access Permit per l’ingresso del veicolo nel Kent, del numero di riferimento del movimento (MRN) della dichiarazione di esportazione (vale a dire il DAE – documento accompagnamento esportazione), dell’MRN e del numero di riferimento locale (LRN) nel caso di trasferimento di merci in base alla convenzione di transito comune (CTC), dell’eventuale Carnet ATA per merci in temporanea esportazione fuori dall’UE, dell’eventuale Carnet TIR per merci trasportate su un veicolo “sigillato” per definitiva, l’esportazione.
Infine, a seconda del tipo di merce trasportata, l’autista, oltre ad avere a bordo documenti doganali/sanitari forniti dall’esportatore o da un suo incaricato, dovrà seguire percorsi prestabiliti o fermarsi a punti di controllo laddove trasporti animali vivi o prodotti animali, merci pericolose, prodotti deperibili, carichi eccezionali.