È sempre stato possibile sostenere un esame di guida utilizzando un veicolo con cambio automatico. Però esistevano delle limitazioni, quelle espresse dal codice n. 78 in base al quale, «qualora la prova venga sostenuta su veicolo concambio diverso da quello manuale, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà annotato il codice UE armonizzato 78: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli con cambio manuale».
Ora, con il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 ottobre (che fa seguito a una circolare dello stesso ministero del 30 ottobre scorso) viene recepita la Direttiva 2020/612 che di fatto aggiorna alcuni allegati tecnici “invecchiati” con il tempo rimuovendo di fatto limiti in parte superati. Così, adesso sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, ottenuta tramite esami di guida eseguiti su veicoli con cambio automatico, non sono annotate le restrizioni ricordate, relative al codice 78. Però, affinché ciò avvenga è necessario che:
– il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o
D1E. In pratica, se chi ha preso la patente B con cambio manuale, va poi a fare la C o la CE con cambio automatico non incontra limiti;
– durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II, quelle cioè relative alla «Guida sicura e attenta al risparmio energetico», allo «Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente».