Fino al 2 novembre le imprese di autotrasporto possono presentare domanda per ottenere il recupero delle accise versate sugli acquisti di gasolio effettuati nel trimestre luglio-settembre 2020 per far muovere veicoli sopra le 7,5 tonnellate attivi nel trasporto merci. Si tratta dell’ultima volta che tale recupero potrà essere fatto anche a beneficio dei veicoli euro 3 che, dal 1° ottobre, così come previsto dal Decreto Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ne sono esclusi.
Rispetto all’ammontare delle accise recuperabili, la cifra è praticamente quella di sempre, vale a dire 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto.
Rispetto invece alle modalità per inoltrare la domanda, il software relativo si può reperire sul sito dell’Agenzia delle Dogane. Chi optasse per il formato cartaceo deve riportare il contenuto della domanda su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Per il recupero delle accise tramite compensazione del credito d’imposta, invece, il codice tributo da indicare nel modello F24 è sempre lo stesso: «6740».
Rispetto infine a crediti relativi al primo trimestre 2020, ricordiamo che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2021 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2022.
Ricordiamo che dallo scorso trimestre vale pure la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per almeno un chilometro percorso. A questo scopo nel quadro A-1 del modello laddove si fa riferimento alla «targa» non vanno più indicati i dati di semirimorchi e rimorchi, mentre nella colonna «km percorsi» bisogna riportare i chilometri effettivamente percorsi dal mezzo nel trimestre di riferimento. Vale a dire, la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto della domanda di recupero delle accise e quello rilevato alla fine del trimestre precedente. Non occorre più riportare il totale dei chilometri registrato dal contachilometri alla fine del trimestre, fermo restando che bisogna consernvare la contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Se l’inizio e/o la fine del possesso non coincidano con la durata del trimestre, nella colonna in questione andranno riportati i chilometri effettivamente percorsi nel periodo di riferimento.
Infine, è stata introdotta la colonna «Mezzi Speciali», riservata ai semirimorchi o rimorchi per trasporti specifici, muniti di attrezzature permanentemente installate alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o da idonea documentazione. In questo caso, il possessore del rimorchio/semirimorchio ed intestatario delle fatture di acquisto del gasolio utilizzato per azionare queste attrezzature, è chiamato a compilare il Quadro A -1, riportando nella citata colonna uno dei seguenti valori:
- 1, per i gruppi refrigeranti;
- 2, per i sistemi pneumatici di scarico.
Inoltre, per questi mezzi, nella colonna «Km percorsi» andranno specificate le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, registrate dal contaore di cui è fornito l’impianto speciale; anche in questo caso occorrerà riportare la differenza tra la fine del trimestre attuale e la fine di quello precedente oppure, in caso inizio/fine possesso nel corso del trimestre, le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.
Per i mezzi speciali privi del contaore, l’esercente dovrà darne notizia all’Ufficio delle dogane competente a ricevere la domanda di rimborso, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al termine accordato dallo stesso Ufficio.
Se non già presentate, alla dichiarazione occorre allegare le carte di circolazione dei mezzi speciali, insieme agli eventuali attestati (es.certificati ATP) che ne sono parte integrante.
Da ultimo, l’Agenzia ricorda che «qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000».