In data 20 agosto 2020 è entrata in vigore una parte del Pacchetto mobilità approvato dall’Unione Europea a luglio. In particolare, con il Regolamento 1054/2020 sono stati modificati il Regolamento 561/2006 in materia di periodi di guida e di riposo e il Regolamento 165/2014 relativo all’uso del tachigrafo.
Una delle principali novità riguarda il riposo settimanale dei conducenti, per il quale il Regolamento ha previsto un’integrazione all’attuale regola. Come sappiamo, attualmente il conducente nell’arco di 2 settimane consecutive e dopo al massimo 6 periodi di 24 ore, può svolgere 2 riposi settimanali regolari (≥ 45 ore consecutive) oppure uno regolare e uno ridotto (≥ 24 ore consecutive), ma con l’obbligo, in questo secondo caso, di recuperare le ore fatte in meno entro la fine della terza settimana successiva, aggiungendole a un riposo di almeno 9 ore.
A questa regola, che rimane invariata, è stata aggiunta, solo per i conducenti che effettuano il riposo settimanale all’estero, la possibilità di poter effettuare 2 riposi ridotti consecutivi a condizione che nell’arco di 4 settimane consecutive l’autista svolga 2 riposi regolari di almeno 45 ore di cui il primo di questi sia preceduto da un periodo di riposo per recuperare le ore fatte in meno durante i 2 riposi ridotti consecutivi.
Per non fare confusione, rispetto a questo aspetto è necessario ricordare che, secondo definizione, la settimana va dalle 00.00 di lunedì alle 24.00 della domenica e, pertanto, le 4 settimane consecutive vanno calcolate in base al calendario e non, come spesso succede, in base all’effettuazione dei periodi di riposo settimanali.
Inoltre, il regolamento ha stabilito che i riposi settimanali regolari e anche quelli compensativi che superano le 45 ore non debbano essere svolti in cabina, ma in un alloggio adeguato, nonché l’obbligo per le aziende di organizzare l’attività (con dimostrazione documentale) affinché il conducente possa svolgere, sempre nell’arco di queste 4 settimane consecutive, almeno un riposo settimanale regolare presso lo Stato di stabilimento della propria impresa o presso la propria residenza, mentre se ha usufruito della possibilità dei 2 riposi ridotti consecutivi quello presso la propria residenza è riferito al primo di 45 ore a cui vanno aggiunte le ore compensative.
Altra importante novità riguarda l’art. 12 del Reg. 561/06 relativo alle deroghe. In particolare è stato integrato con la possibilità per tutti i trasporti (quindi anche nazionali), da sfruttare senza compromettere la sicurezza stradale e in circostanze eccezionali, di superare il periodo di guida giornaliero o settimanale di 1 ora per raggiungere la sede della propria impresa o la propria residenza al fine di iniziare un periodo settimanale (anche ridotto) oppure di 2 ore precedute da un’ulteriore pausa aggiuntiva di 30 minuti (fatta al momento in cui si superano le 9 ore o le 10 ore) per rientrare presso la sede o la residenza sempre per effettuare un riposo settimanale regolare. Anche in questi casi, il conducente ha l’obbligo di registrare a mano sul tabulato il motivo di tali regole non oltre il momento in cui ha raggiunto il punto di sosta previsto.
«Il regolamento ha stabilito che i riposi settimanali regolari e quelli compensativi che superano le 45 ore non debbano essere svolti in cabina, ma in alloggio adeguato, nonché l’obbligo per le aziende di organizzare l’attività (con dimostrazione documentale) affinché il conducente possa svolgere, sempre nell’arco di queste 4 settimane consecutive, almeno un riposo settimanale regolare presso lo Stato di stabilimento della propria impresa o presso la propria residenza»
Oltre a queste novità, il regolamento è intervenuto con altre piccole modifiche chiarendo che, in caso di multipresenza (2 autisti), il conducente non impegnato nella guida può svolgere l’interruzione dei 45 minuti salvo che non debba assistere l’altro conducente alla guida e, in caso di utilizzo del treno/traghetto, la possibilità di interrompere il periodo di riposo giornaliero regolare (11 ore o 3 + 9 ore) per 2 volte e per un massimo di 1 ora sia in caso di riposo settimanale ridotto (se disponibile cabina letto, branda o cuccetta), sia al periodo settimanale regolare, salvo che il tragitto del traghetto/treno sia di almeno 8 ore e che il conducente abbia a disposizione una cabina letto.