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Decreto Rilancio: le prime 10 misure da prendere in considerazione

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256 articoli distribuiti in 464 pagine. Il decreto Rilancio si presenta così: lungo e articolato, a tratti complesso, a volte lacunoso. Tanto che lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, già al momento del varo ha dovuto ammettere che, in sede di conversione, saranno introdotti opportuni aggiustamenti. Ecco perché per leggerlo e interpretarlo c’è bisogno di una guida, di qualcuno che “slalomeggi” con agilità tra i commi. L’abbiamo trovata in Valentina Camorani Scarpa, commercialista e revisore legale, che per prima cosa ha ristretto gli argomenti a quelli di maggiore interesse per le aziende e poi li ha resi intellegibili e pratici.

Prima di entrare nel vivo, però, due precisazioni:
1) di autotrasporto in tutto il decreto si parla pochissimo. L’unico riferimento esplicito riguarda l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2020 del fondo con cui si dà copertura alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali. Il tutto giustificato con il fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica a un settore che – si dice senza mezzi termini nella relazione illustrativa – «ha rivestito un ruolo centrale nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da Coronavirus». Insomma, dire soltanto «grazie» sembrava troppo poco: 20 milioni non sono molti, ma di certo sono meglio di nulla;
2) Il testo, così come lo andremo a presentare non è quello ufficiale (intendendo come tale soltanto quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale), ma bozze di fonte governativa, seppure sulle stesse i tecnici del Governo sono ancora impegnati in alcuni ritocchi. In ogni caso, auspicando che il risultato finale sia all’altezza delle aspettative create e, soprattutto, in attesa della relazione tecnica (al momento ancora “invisibile”), proviamo a formulare qualche riflessione sul provvedimento che dovrebbe fornire risposte concrete agli operatori economici e alle famiglie.

1. Rinvio dei versamenti

In ogni caso, secondo Camorani Scarpa, rispetto a questo obolo sui pedaggi, appare molto più pregnante per imprese e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle norme di contenimento in vigore dall’8 marzo lo slittamento al 16 settembre dei versamenti di imposte e di contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre. «Il problema – ci spiega la commercialista – è che tra vecchie proroghe, ulteriormente spostate in avanti, e nuove proroghe, il calendario fiscale dei pagamenti dei prossimi mesi diventa sempre più fitto e confusionario. Tra le nuove proroghe sono stati ripescati i pagamenti delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, che erano stati ignorati dai precedenti provvedimenti, ovvero i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto Rilancio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata». Ma non è tutto perché la norma prevede anche la sospensione degli stessi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Un altro punto del decreto giudicato lacunoso da Camorani Scarpa è quello relativo al «versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli redditi 2020, per l’anno 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più». Inoltre, se il decreto prevede l’abolizione del saldo IRAP e del 1° acconto IRAP – almeno per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro, anche in assenza di una riduzione del fatturato – nulla dice invece riguardo a IRES, IRPEF e contributi previdenziali

In ogni caso, sottolinea la nostra guida per non ingenerare confusione, «la sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019».

Altro spostamento in avanti attivato dal decreto riguarda la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

2.Stop ad atti e cartelle

Voltiamo pagina per riferire del blocco generalizzato imposto dal decreto alla notifica di circa 30 milioni di atti – tra accertamenti e cartelle esattoriali – che senza lo stop sarebbero stati in partenza dal 1° giugno al 31 dicembre. L’agente della riscossione – puntualizza la commercialista – «riprenderà a notificare le cartelle esattoriali a partire dal 1° settembre 2020». 

Per quanto riguarda gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, il Fisco potrà lavorarli entro il 31 dicembre 2020 e quindi saranno emessi entro tale data, ma saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

3. Bonus sanificazione (credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro)

Tra i maggiori costi imposti dall’emergenza sanitaria figurano sicuramente quelli di sanificazione e di adeguamento degli ambienti di lavoro ai nuovi protocolli sicurezza. Ecco perché il decreto prevede che ai soggetti esercenti arti e professioni e agli enti non commerciali sia riconosciuto, sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di tutela della salute, un credito d’imposta pari al 60% fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Più interessante per le imprese, segnala Camorani Scarpa, «il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19».

4.Compensazioni

Arriviamo a uno dei nodi più complicati. Per “immettere” liquidità nel sistema economico o – come precisa la nostra guida – per «smettere di drenare liquidità»  e favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione nel 2020, è stato previsto che in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applichi la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo. Inoltre, è stato aumentato da 700mila euro a un milione il limite annuo di crediti compensabili tramite modello F24.

5. Bonus affitti (credito d’imposta locazioni)

Altra misura che riguarda le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è la previsione di un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

6. Contributo a fondo perduto

L’espressione «fondo perduto» suscita ovviamente interesse. Nel decreto Rilancio –  ci spiega Camorani Scarpa – «compare un contributo in tal senso, ma è destinato soltanto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e soltanto se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019». 

L’importo di tale contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.

7. Durc ancora validi

Nel decreto trova posto anche il salvataggio dei Durc scaduti dal 31 gennaio al 16 maggio scorso. Con una modifica al decreto Cura Italia i Documenti di regolarità contributiva necessari alle imprese per partecipare alle gare di appalto sono validi fino al 15 giugno 2020.

8. Indennità di 600 euro

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio l’indennità sale a 1.000 euro, ma – puntualizza la commercialista – «solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019».

L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

9. Reddito di emergenza

È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

10. Sconti all’editoria

Arriviamo all’ultima misura, inserita perché sta particolarmente a cuore al settore editoriale. Parliamo del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari che adesso sale al 50%. Altre misure che invece interessano specificatamente il settore editoriale sono: forfettizzazione delle rese dei quotidiani, per riduzione pagamento Iva, aumentata al 95%; credito d’imposta dell’8% della spesa del 2019 per l’acquisto della carta; contributo una tantum fino a 500 euro per gli edicolanti; credito d’imposta del 30% della spesa nel 2020 per acquisto servizi di server, hosting e banda larga per le testate digitali.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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