Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLe proroghe di patenti, CQC, revisioni e leasing: una panoramica completa nel secondo episodio di K44|Risponde

Le proroghe di patenti, CQC, revisioni e leasing: una panoramica completa nel secondo episodio di K44|Risponde

-

In un mondo costretto alla stasi o, per lo meno, a un rallentamento forzoso e in cui un numero spropositato di uffici restano chiusi, diventa urgente il problema di allungare la validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio. In realtà, non si tratta soltanto di documenti, ma in qualche caso anche delle trafile formative o burocratiche connesse alla scadenza, Per esempio, i due anni da far trascorrere per effettuare l’esame di ripristino della CQC come vengono conteggiati? E gli attestati rilasciati alla fine dei corsi quanto restano validi? Questi e altri tutti problemi, già affrontati in parte in diversi atti normativi, vengono ora definitivamente risolti da una circolare datata 30 aprile della Direzione Generale della Motorizzazione. Per la precisione l’art. 37 del decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, n.23) aveva prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art.103 del decreto Cura Italia. Poi con Legge di conversione, la n.27 del 24 aprile 2020, l’art.103 è stato riformulato ed esso stabilisce come principio generale che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
Alla luce di tali disposizioni, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato la circolare del 23 marzo, o meglio l’ha sostituita con quella citata del 30 aprile. 

I temi e gli ospiti dell’episodio

Passiamo allora in rassegna il contenuto di questa circolare, ricordando che a questo argomento e più in generale alle proroghe di validità di una lunga serie di documenti (sia personali, sia di circolazione sia relativi ai canoni di leasing) è dedicato l’episodio di questa settimana di K44 Risponde, intitolato per l’appunto «Le mille e una proroga». Di tutti gli aspetti connessi a queste proroghe, compresa la loro validità a livello internazionale ed eventuali risvolti assicurativi, parleranno Paolo Moggi, responsabile Qualità Sicurezza e Ambiente del Gruppo Federtrasporti e l’avvocato Massimo Campailla, ordinario di diritto dei trasporti e della logistica all’università di Ferrara. A chiarire contorni e metodi applicativi della moratoria dei canoni di leasing saranno Paolo Starace, amministratore delegato di DAF Veicoli Industriali, e Luca Patrignani, country manager di Paccal Financial. In conclusione Valentina Camorani Scarpa, commercialista e revisore legale, parlerà della cassa integrazione quale misura che, al verificarsi dei presupposti, appare improrogabile e ricorderà una serie di versamenti, di natura fiscale, non interessati da proroga. E di conseguenza da dover pagare. 

Tutte le scadenze di prendere nota

Ecco quindi il calendario delle scadenze:

  • patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020, in quanto valgono anche documenti di riconoscimento;
  • Carte di qualificazione del conducente, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio  2020, conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • Certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 ton, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 ton, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
  • attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • per gli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami;
  • per il computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, dal quale deriva l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

BUONA STRADA E BUONA VISIONE!

I video presenti nel programma sono stati registrati prima dell’emergenza Covid-19

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

close-link