Per coloro che condividono il quesito del nostro lettore, va premessa una duplice precisazione, temporale e territoriale: il caso sottoposto si colloca a cavallo tra il Dpcm del 22 marzo e il Dpcm del 10 aprile 2020 e proviene da società di spedizioni con sede in Emilia Romagna. Tali puntualizzazioni sono doverose per inquadrare correttamente la questione. Tuttavia, seppure inquadrato in una cornice destinata a mutare, il quesito offre lo spunto per parlare di ripartenza, visto che stiamo alla vigilia della Fase 2.
Posto che la circolazione delle merci è sempre stata ammessa in periodo di lockdown, il dilemma che ha investito spedizionieri e vettori (e su cui il governo non ha fatto chiarezza) riguarda la propria “immunità” rispetto a eventuali illiceità poste in essere dai committenti. L’irregolarità potenzialmente configurabile nel quesito riguarda il caso del committente autodichiaratosi in Prefettura come abilitato a produrre, vendere e trasportare un determinato bene al servizio di un ciclo produttivo extra UE. L’ipotesi è eccezionale ma, come dimostrano i dati, anche sintomatica di un fenomeno derogatorio diffuso in un tessuto imprenditoriale paralizzato da misure di contenimento. Il trasportatore incaricato, seppure estraneo alla pratica prefettizia, resta il soggetto in più stretta correlazione con la merce eventualmente incriminata. Legittima, quindi, è la sua preoccupazione: oltre alle sanzioni derivanti dalla violazione di disposizioni normative e regolamentari (art. 650 cp), potrebbero sorgere responsabilità di natura civile (per esempio, per richieste risarcitorie di altri soggetti della filiera eventualmente incaricati dall’operatore, quali vettore, subvettore o spedizioniere doganale). Nel caso di filiere estere è prevalsa l’interpretazione estensiva che allarga oltre frontiera la valutazione della funzionalità alla continuità del ciclo produttivo ammesso. Ciò è giustificato per il fatto che, da una parte, l’emergenza covid-19 è sovranazionale e, dall’altra, che le norme non contemplano limiti territoriali alle attività essenziali, essendo ragionevole la loro esecuzione nei confronti di clienti sia italiani sia stranieri (cfr. circolare Confindustria 24/03/2020). Nel caso in esame, poi, lo spedizioniere ha trovato conforto nell’allora vigente ordinanza del 3 aprile, emessa dalla Regione Emilia Romagna di concerto con il ministro della Salute, con cui si consentiva alle imprese del territorio di vendere, in Italia e all’estero, la merce giacente in magazzino. Successivamente, tale possibilità è stata estesa all’intero territorio nazionale, in quanto il Dpcm 10/04/2020 ha autorizzato la spedizione verso terzi delle giacenze, riaprendo i magazzini di imprese con attività sospesa per la ricezione di merce in arrivo.
È bene acquisire la documentazione presentata dalla committente in Prefettura e tenerla a bordo del mezzo e a corredo del kit documentale che accompagna la spedizione internazionale
Di fronte a continue modifiche della disciplina, trasportatori e spedizionieri sono chiamati a porre in essere verifiche aggiuntive rispetto alle prestazioni contrattuali. Pertanto, finchè sarà in vigore il meccanismo prefettizio, è bene acquisire la documentazione presentata dalla committente in Prefettura e tenerla a bordo del mezzo e a corredo del kit documentale che accompagna la spedizione internazionale. Inoltre, in caso di controllo delle Forze dell’ordine, è opportuno conservare traccia degli ordini di carico e scarico presso la filiera ritenuta essenziale dalla cliente. L’indagine in tal senso, infatti, verifica se l’eventuale violazione di legge sia imputabile al solo committente del trasporto o anche al trasportatore o spedizioniere. Per questo è opportuno corredare la documentazione a bordo della fonte normativa regionale che autorizza una data operazione, laddove la movimentazione vada oltre il territorio interessato. La comunicazione al Prefetto della continuazione di attività è documento che gli operatori possono pretendere dai clienti, magari integrandola con una segnalazione alla Prefettura dell’operazione di trasporto. Infine, essendo pressoché impossibile per un operatore sapere se la merce da trasportare sia in effetti scorta di magazzino, è importante far specificare nell’incarico di trasporto/mandato di spedizione, così come sulla documentazione di trasporto e spedizione, che trattasi di «giacenza di magazzino ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, Dpcm 10/04/2020, come dichiarato dal committente». In tal caso, laddove fosse accertata violazione di legge, lo spedizioniere ne risulterà immune, per le false istruzioni impartite dal committente, in base alla disciplina ordinaria. Va da sé che tutta questa documentazione, una volta portate a destino le merci, va custodita negli archivi aziendali in vista di futuri controlli.