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Tempi di pagamento: Serracchiani propone di adottare nel trasporto la norma dell’agroalimentare

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Il rischio è che si crei un clima da «liberi tutti». Liberi anche di non pagare fatture per servizi già ottenuti o addirittura scadute prima dell’emergenza sanitaria. Ecco perché Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, rispettivamente deputata e senatrice PD, hanno scritto alla ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, per avanzare una proposta molto netta: adottare anche nel settore dell’autotrasporto la norma già esistente nel settore agroalimentare relativamente ai tempi di pagamento. Il ragionamento delle due parlamentari nasce dall’analisi del contesto emergenziale attuale, in cui il funzionamento della catena logistica «sta funzionando e letteralmente permette al Paese di vivere e in questa catena l’autotrasporto è anello cruciale». Proprio per questo – argomentano Serracchiani e Rojc – «appare inaccettabile che i servizi di autotrasporto continuino a essere resi ma non pagati, almeno da chi può». E proprio per «evitare i danni irreparabili che deriverebbero al sistema-Italia da un blocco forzato dei trasporti merci su gomma» bisogna cercare di impedire alla committente dell’autotrasporto di non pagare o di dilazionare oltre modo i pagamenti. Da qui l’idea di prendere come modello la norma sui termini di pagamento già prevista per il settore agroalimentare e inserirla all’interno del DL di aprile. Per la semplice ragione che questa norma prevede «sanzione certa e autorità di controllo chiaramente individuata». Mentre per le dilazioni di pagamenti richiesti già nel mese di marzo – suggeriscono le due esponenti del PD – «sarebbe utile anche un’applicazione delle norme esistenti, demandata a organi dotati di capacità di intervento rapida ed efficace».

Ma cos’è che prevede questa norma pensata per l’agroalimentare e che Serracchiani e Rojc vorrebbero applicare anche ai trasporti merci su gomma?

Ecco come funzionano i pagamenti nell’agroalimentare

La norma in questione è l’art 62 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) che fissa il termine massimo per il pagamento dei prodotti alimentari in consegna in Italia in 30 giorni per i prodotti deperibili e in 60 giorni per gli altri (tempi che ovviamente decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura). La cosa interessante è la motivazione per cui è nata: cercare di bilanciare lo strapotere della GDO sui suoi fornitori, che spesso si manifestava proprio con un prolungamento delle tempistiche di pagamento. Uno squilibrio contrattuale presente in effetti anche nell’autotrasporto. Per far funzionare la norma sono stati previsti tre punti:

  • un contratto obbligatoriamente in forma scritta, così da contemplare a pena di nullità anche le modalità di pagamento previste dalle parti;
  • una sanzione per inadempimenti vari e una specifica per mancato pagamento che parte da 500 euro e arriva fino a 500 mila;
  • la vigilanza sull’osservanza della normativa rimessa all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, in grado di irrogare direttamente sanzioni e di avvalersi del supporto della Guardia di Finanza.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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