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Fatturazione elettronica, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su data della fattura e fatturazione differita

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Importanti chiarimenti sul fronte della fatturazione elettronica. L’Agenzia delle Entrate ha infatti risposto con una nota a chi chiedeva spiegazioni sulla data della fattura elettronica per le prestazioni di servizi, da riportare nel campo Data – nella sezione Dati Generali – del file .xml da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI).

L’Agenzia ha innanzitutto stabilito che la fattura differita, emessa per più operazioni eseguite nello stesso mese solare per conto dello stesso committente, può riportare come convenzione la data di fine mese, anche quando questa non coincida con quella dell’ultima operazione presente in fattura.

Ad esempio, se si sono effettuate delle operazioni il 10, il 20 e il 28 settembre, il contribuente può riportare nel campo “data documento” del file .xml : un giorno qualsiasi compreso tra il 28 settembre (data dell’ultima operazione) e il 15 ottobre 2019 (termine ultimo per l’invio allo SdI); la data di una delle tre operazioni, ma preferibilmente la terza (28 settembre); la data di fine mese (30 settembre), con invio della fattura allo SdI da eseguire entro il 15 ottobre e Iva che confluirà nel calcolo della liquidazione del mese di settembre 2019.

Sempre nella stessa nota, l’Agenzia delle Entrate ha però fornito alcune precisazioni sull’utilizzo improprio della fatturazione differita. Per le fatture riepilogative mensili, emesse per prestazioni di servizi non ancora pagate (situazione che spesso si verifica nel settore dell’autotrasporto), non è esatto parlare di fatturazione differita. L’Agenzia in questi casi le identifica invece come «fatture che documentano più prestazioni rese nel mese il cui momento impositivo – vale a dire quello nel quale la prestazione si considera effettuata e l’imposta si rende esigibile – coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce dunque anche la data da indicare nel relativo campo del file».

Ritornando all’esempio precedente delle tre operazioni Iva eseguite per lo stesso cliente nel mese di settembre, con pagamento previsto dopo l’emissione del documento fiscale, la fattura datata 30 settembre deve essere inviata allo SdI entro il 12 ottobre, nel termine previsto per la fatturazione immediata  ovvero 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (non quindi nel termine più lungo del 15 ottobre applicabile alla fatturazione differita), con l’Iva che concorrerà alla liquidazione del mese di settembre. Nella fattura datata 1°ottobre e trasmessa il 13 dello stesso mese (quindi nei 12 giorni stabiliti per l’invio delle fatture immediate) l’Iva confluirà viceversa nella liquidazione di ottobre 2019.

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