Con una circolare del 16 ottobre scorso, il Comitato nazionale Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti riguardanti le figure di responsabili tecnici dispensate dalle verifiche di idoneità. L’Albo precisa quindi che il rappresentante dell’impresa che ricopre e ha ricoperto anche il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività (esempio trasporti) per almeno venti anni (al momento della domanda) è dispensato dalle verifiche anche se ci sono state delle interruzioni ma non superiori al 20% del periodo e, soprattutto non negli ultimi 12 mesi di attività.
Se, invece, il responsabile tecnico gestione rifiuti intende svolgere la funzione anche per altri settori di attività, per questi dovrà sostenere la verifica iniziale di idoneità.
In allegato la circolare del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.