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Periodi di riposo

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Il periodo di riposo giornaliero «regolare», quello cioè in cui il conducente dispone liberamente del suo tempo, è di 11 ore consecutive e va svolto «nell’arco delle 24 ore» dal termine del periodo di riposo precedente. Tale periodo può essere ridotto, per 3 volte nel corso della settimana, a 9 ore consecutive, o frazionato in 2 periodi, rispettivamente di almeno 3 ore e di almeno 9 ore, senza possibilità di inversione.
La riduzione a 9 h può avvenire in qualsiasi giorno della settimana anche consecutivamente e pure in occasione di un periodo di guida di 10 ore.

Ma cosa vuol dire in concreto «nell’arco delle 24 ore»? Le 24 ore a cui fa riferimento la normativa iniziano quando finisce un periodo di riposo giornaliero o settimanale «qualificabile come tale». Espressione, questa, che serve a chiarire che il riposo da effettuare nelle 24 ore successive al precedente riposo deve essere, almeno, della durata minima richiesta dalla legge (9 ore). In realtà, questo periodo di riposo può terminare anche dopo l’arco di 24 ore dal precedente riposo, quando dura di più del minimo richiesto dalla normativa.

A questo punto, se l’arco delle 24 ore termina quando il periodo di riposo obbligatorio non è terminato – e quindi per questa ragione l’autista va sanzionato – ma prosegue nel successivo arco di 24 ore e raggiunge successivamente la durata minima prescritta, il calcolo dell’arco delle 24 ore successive inizia quando l’autista ha terminato il suo periodo di riposo di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero. 

Per i conducenti in multipresenza vale lo stesso principio, anche se invece che tenere come riferimento l’arco delle 24 ore bisogna considerarne uno da 30 ore.

Riferimento legislativo: Reg. CE 561/06 art. 8 comma 2 e 4.

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In merito alla seconda domanda, la definizione di impegno non viene fornita in modo specifico, ma scaturisce da quanto resta di un arco termporale di 24 ore una volta effettuato il riposo. E siccome il riposo giornaliero può essere di 11 ore («regolare»), di 9 ore («ridotto») o di 3 + 9 ore («frazionato») anche l’impegno può coprire archi temporali diversi. Così, se il conducente deve effettuare un riposo di 11 ore, il suo impegno sarà di 13 ore (24 ore – 11 ore di riposo = 13 ore) o di 15 ore in presenza di riposo di 9 ore (24 ore – 9 ore di riposo giornaliero = 15 ore).

In ogni caso l’impegno non potrà andare oltre le 13 ore o eccezionalmente le 15 ore, ma per non più di due volte alla settimana.

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In collaborazione con  VDO   www.fleet.vdo.it

 

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Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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