Il conducente deve in ogni caso usufruire del riposo giornaliero previsto normalmente (quello regolare di 11 h, quello ridotto di 9 h o quello regolare frazionato di 3 +9 h): l’unica eccezione è rappresentata dal fatto che nell’arco del riposo giornaliero può svolgere due attività per una durata complessiva di un’ora.
In pratica, tale deroga consente a un conducente di interrompere un riposo giornaliero regolare (11 h o 3+9 h) per non più di due volte nel caso in cui debba far salire il camion su un traghetto o su un treno. Complessivamente, però, la somma di queste due interruzioni non puo essere superiore a un’ora. La guida finalizzata all’imbarco sul traghetto, quindi, non viene riferita alla guida giornaliera, ma aggiunta al conteggio settimanale o quindicinale.
Per poter fruire della deroga è necessario impostare il tachigrafo digitale nella modalità «traghetto». Funzione che si disinserisce automaticamente non appena il veicolo si rimette in movimento. E sempre meglio conservare i biglietti di imbarco o documenti analoghi come prova dell’avvenuto imbarco.
Riferimenti legislativi: Art. 9 comma 1del Regolamento CE n.561/2006.
la deroga consente di interrompere un riposo giornaliero regolare (11 o 3+9 h) per non più di due volte nel caso in cui debba far salire il camion su un traghetto o su un treno. Complessivamente la somma delle due interruzioni non puo essere superiore a un’ora