L’articolo 126-bis del CdS dispone che quando un organo di polizia accerta una violazione da cui derivI una decurtazione di punti patente, ne dà notizia all’anagrafe nazionale entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, comunicando i dati del conducente del veicolo che ha commesso la violazione.
Tale contestazione è definitiva in presenza del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o quando siano conclusi i procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi o siano trascorsi inutilmente i termini per proporli.
Se però la violazione non viene contestata al momento dell’accertamento, il proprietario del veicolo deve comunicare i dati di chi era effettivamente alla guida – e che quindi ha commesso la violazione – entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.
Ebbene, oggi il Ministero dell’Interno oggi chiarisce, con un’apposita circolare del 29 aprile, i seguenti aspetti:
– la presentazione del ricorso contro il verbale di contestazione rappresenta un giustificato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente;
– l’indicazione nel ricorso del soggetto che era alla guida al momento della commessa violazione soddisfa l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente responsabile dell’illecito, ma la decurtazione dei punti dalla patente potrà essere effettuata o nel caso in cui il ricorso sia respinto oppure qualora non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali;
– pure il ricorso presentato senza l’indicazione dei dati del conducente responsabile della violazione costituisce giustificato motivo di omissione dei dati richiesti. In questo caso, quindi, poiché il destinatario dell’invito non è obbligato a riferire i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, non si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 126-bis.
Definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore inviterà nuovamente il proprietario del veicolo o l’obbligato in solido a fornire, entro 60 giorni dalla data di notifica di tale ulteriore invito, le generalità del conducente responsabile. Decorsi tali termini si possono applicare le sanzioni di cui all’art. 126-bis CdS.
Per evitare tale procedura l’organo accertatore può, rispetto alle violazioni che comportano decurtazione dei punti, inserire nel verbale la seguente dicitura:
“L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo
126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale,
decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi
giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”.
La comunicazione dei dati del conducente responsabile oltre i 60° giorno dalla contestazione e/o della notifica dell’invito, equivale ad omessa comunicazione, in questo caso quindi si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 126-bis CdS.