Non c’è incompatibilità tra la posizione di presidente della cooperativa e dipendente della stessa . A chiarirlo è il messaggio n. 21441/2011 dell’8 giugno che in questo modo si discosta da precedenti posizioni. L’incompatibilità infatti va ribadita tra la qualità di dipendente di società e la carica di amministratore unico oppure di socio detentore di una quota tale del capitale sociale in grado di garantirgli la maggioranza richiesta per le delibere assembleari. L’INPS però chiarisce che il presidente di cooperativa non si trova in questa condizione, per il semplice motivo che – come peraltro più volte chiarito dalla giurisprudenza – come ogni membro del consiglio di amministrazione deve soggiacere alle direttive dell’organo collegiale. E questo assunto non viene meno neanche se il presidente, come di regola avviene, detenga la rappresentanza legale della società.
Tutto ciò in linea di principio. Poi è ovvio che andrà fornita la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo della società e in particolare del suo cda, malgrado questi figuri anche come amministratore.
In definitiva però nulla vieta che il presidente sia anche dipendente della cooperativa, quando – specifica l’Inps – ricorrano due precise condizioni:
– il potere deliberativo deve essere affidato a un organo diverso (cda o amministratore unico);
– il presidente svolge, come dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale. Risulta essenziale, pertanto, espletare un’indagine caso per caso, volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze.