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CQC, ottantenni alla guida e ricorrenti ravveduti: il ministero chiarisce

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Il ministero dell’Interno, tramite circolare del 15 giugno, fornisce risposta a una serie di quesiti legati alla riforma dell’ultimo codice della strada e ad altre questioni aperte. Vediamole separatamente.

 

La CQC: solo per italiani o anche per comunitari?

Non sussiste l’obbligo di possesso della CQC per i conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, rilasciate prima del 9 settembre 2009. L’obbligo sussiste invece per i titolari di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, alle dipendenze di un’impresa italiana.

Per i conducenti alle dipendenze di un’impresa con sede in uno Stato extracomunitario, che non ha previsto il possesso della CQC, è previsto il controllo della sola patente di guida.

Possono esercitare in Italia attività di autotrasporto professionale i conducenti titolari di patente comunitaria, per i quali lo Stato abbia comprovato l’assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica, ad esempio, tramite l’indicazione del codice armonizzato 95. A tali conducenti non deve essere richiesta la CQC.

 

Ottantenni: quando non devono esibire attestato?

L’art. 115 CdS ha dato la possibilità agli ultraottantenni di continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente A, B, C, ed E, previo conseguimento di un specifico certificato di idoneità dei requisiti fisici e psichici rilasciato dalla commissione medica locale. Ora si aggiunge che l’obbligo di esibizione dell’attestato non sussiste per gli ottantenni che hanno ottenuto il rinnovo della patente di guida, e la conferma della Commissione medica, prima del 13 agosto, vale a dire la data di entrata in vigore del nuovo codice.

 

Pago la cauzione per fare ricorso e poi ci ripenso: che fare?

Gli artt. 207 e 202, comma 2-bis, del CdS consentono di pagare subito e in misura ridotta le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Strada. In alternativa, si può versare all’agente accertatore una somma pari al minimo della sanzionepecuniaria – a titolo di cauzione – prevista per la violazione e successivamente proporre ricorso o opposizione al verbale. In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo del veicolo.

Ora il Ministero chiarisce che chi non intende più proporre ricorso anche se ha già pagato la cauzione e quindi intende pagare la sanzione utilizzando quanto già versato a titolo di cauzione, deve dichiarare espressamente la volontà di rinunciare al ricorso o all’opposizione. E quindi laddove tale dichiarazione non sia sottoscritta di fronte all’agente, è necessario autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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