Dopo una lunga attesa anche un altro articolo del Codice della Strada, l’art. 95 comma 1 bis, trova attuazione grazie a un decreto del ministero dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2011. Sembra una disposizione secondaria per l’autotrasporto, ma in realtà non è così. La norma in questione, infatti, concede la possibilità anche alle agenzie di pratiche automobilistiche di provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale. Tale operazione, però, non è possibile rispetto alla duplicazione di carte di circolazione relativi a veicoli che circolano sulla base di un titolo autorizzativo. E quindi non vale per quelli utilizzati per trasporto professionale. In ogni caso la migrazione di una imponente mole burocratica dagli uffici dell’amministrazione pubblica alla miriadi di agenzie private comporterà uno snellimento delle pratiche e quindi, presumibilmente, un accorciamento dei tempi di attesa di molte pratiche. Anche relative all’autotrasporto. E proprio questo aspetto potrebbe produrre conseguenze positive per il settore.
Anche le agenzie private possono rilasciare duplicati delle carte di circolazione
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