L’art. 29, comma 12, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 dà la possibilità di definire in maniera “abbreviata” quei contenziosi tributari con non superano i 20.000 euro di importo. Possibilità offerta per ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario.
Adesso, con risoluzione n.82/E del 5 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da inserire nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per chiudere con l’Amministrazione finanziaria le vertenze di importo inferiore a 20.000 euro pendenti alla data del 1° maggio 2011.
Il codice è l’ “
comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98” e va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” va indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” va indicata la sigla “DLF” (definizioni liti fiscali), nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nella forma “AAAA”.
Nella sezione “Contribuente” nel campo “codice fiscale” va indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto il giudizio di primo grado.
Se poi il versamento è eseguito da soggetto diverso da quello che ha intrapreso il giudizio, nella sezione “Contribuente” nel campo “codice fiscale” va indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “
La domanda del contribuente per la definizione “accelerata” potrà essere presentata fino al 31 marzo 2012 , mentre il versamento con l’F24 (Versamenti con elementi identificativi), va effettuato entro il 30 novembre 2011.
Ricordiamo, infine, gli importi, da pagare in un’unica soluzione:
150 euro per le liti di valore inferiore ai 2.000 euro;
10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia delle Entrate;
30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.