Dal 13 settembre diventa operativa la nuova modalità di trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia attestanti l’assenza dei lavoratori. Quindi a partire da oggi il datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’Inps. Ovviamente il lavoratore è obbligato a comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza, con i modi previsti dal Contratto Collettivo di settore.
Se poi il datore di lavoro ne faccia richiesta, il lavoratore dovrà anche comunicare il numero del protocollo identificativo del certificato di malattia che gli ha fornito il medico, il quale in caso di richiesta del lavoratore è tenuto a rilasciare al momento della visita copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia telematici.
Sono nei casi in cui non sia possibile procedere all’invio telematico di tale certificazione e il medico abbia rilasciato il certificato e l’attestato in modalità cartacea, il lavoratore dovrà inviare il certificato all’Inps entro due giorni dal rilascio e l’attestato di malattia al proprio datore secondo le modalità tradizionali.