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Trasporti eccezionali: arrivano le tanto attese semplificazioni

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L’universo dei trasporti eccezionali era in fermento da tempo. Troppe volte erano giunti segnali di riforma e soprattutto di semplificazione, sempre caduti nel vuoto. Adesso nella legge di stabilità cambia qualcosa. Vediamo in che modo. Fino a oggi i veicoli di questo settore potevano circolare soltanto se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario o concessionario delle autostrade (a meno di alcune eccezioni particolare).
Adesso l’art. 14 al comma 16 della legge di stabilità stravolge il comma 9 bis dell’art. 10 del codice della strada. In particolare si prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada entro 60 giorni (quindi entro il 1° marzo 2012) dall’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2012), con l’emanazione di un regolamento che definisca il dettaglio delle semplificazioni.
Ricordiamo che già lo scorso 22 aprile 2011 era stato modificato il Disciplinare Scorte. Così come previsto dal codice della strada modificato nel 2010, infatti, l’autorizzazione rilasciata in base all’art. 10 cds deve recare la previsione di una scorta tecnica anche nelle ipotesi in cui sia disposta la scorta di polizia stradale, rinviando alle norme del Disciplinare per quanto concerne le modalità di effettuazione, numero dei veicoli di scorta e persone abilitate.
Ora la legge di stabilità prevede che le autorizzazioni in questione dovranno essere rilasciate entro 15 giorni, in modo da consentire all’interessato di iniziare il viaggio munito della documentazione necessaria. Inoltre la lettera B) specifica che le autorizzazioni periodiche di cui all’art. 13 DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 utilizzate per un numero indefinito di viaggi siano valide per un anno ove riguardanti la circolazione a carico e a vuoto dei convogli di cui alla autorizzazione rilasciata.
La lettera C), invece, dice che cosiddette autorizzazioni multiple, riferite a un numero definito di viaggi da effettuarsi entro un determinato periodo di tempo, saranno valide per viaggi compiuti entro sei mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione.
La lettera D) riguarda poi le autorizzazioni singole che saranno valide per un unico viaggio, purché venga effettuato entro tre mesi dalla data di rilascio.
La lettera E) aggiunge che per le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e per i trasporti eccezionali di tipo periodico non è prevista l’indicazione della natura e della tipologica di merce trasportata. Al comma 5 dell’art. 13 viene poi introdotta la possibilità di modificare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento a prescindere dal carattere invariabile della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati, differentemente da quanto stabilito in precedenza.
Si precisa inoltre che sono assoggettati ad autorizzazione periodica anche i trasporti di beni, della stessa tipologia, ripetuti nel tempo. Tale autorizzazione deve essere rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera A). Inoltre è anche possibile rinnovare tutte le autorizzazioni, comprese quelle scadute, tramite domanda su carta semplice per un massimo di tre volte ed entro tre anni, a condizione che tutti i dati del veicolo e del carico siano invariati. Infine, il nuovo comma 9 bis si conclude con la previsione che, nelle domande per il rilascio delle autorizzazioni singole o multiple, sia possibile indicare a titolo di riserva un numero massimo di cinque veicoli per il veicolo trattore, per il veicolo rimorchio o semirimorchio, ammettendo ogni tipo di combinazione tra gli stessi.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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