La Direzione generale per il trasporto stradale ha fornito chiarimenti ai propri uffici territoriali e alle amministrazioni provinciali rispetto alle procedure da adottare per iscrivere nuove imprese all’Albo degli autotrasportatori e alla messa in circolazione di loro veicoli.
La cosa certa è questa: entro il 3 giugno 2012 tutte le imprese iscritte all’Albo, comprese quelle fin qui esentate dalla dimostrazione dei requisiti in quanto autorizzate prima del 1978, devono dimostrare di possedere i quattro requisiti richiesti per accedere alla professione, vale a dire l’onorabilità, l’idoneità professionale, l’idoneità finanziaria e lo stabilimento. Ciò significa che le imprese dovranno regolarizzare la propria iscrizione presso gli uffici provinciali dell’Albo, dimostrando il possesso dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria, secondo le nuove modalità che spieghiamo di seguito. Inoltre, dovranno rivolgersi all’ufficio provinciale DTT per presentare domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività ai fini dell’iscrizione al Registro elettronico nazionale, dimostrando di possedere il requisito dello stabilimento, nelle modalità che saranno chiarite da un prossimo decreto ministeriale.
Tornando ai contenuti della circolare n.4/2011 del Ministero, viene chiarito rispetto alle imprese con veicoli sopra le 3,5 ton che, nel caso di gestore “esterno” all’impresa, bisognerà produrre il relativo contratto e la dichiarazione sostitutiva relativa al rapporto di gestione. In ogni caso l’impresa di trasporto è obbligata a comunicare entro 30 giorni la perdita del gestore.
Il requisito di idoneità finanziaria deve essere dimostrato dal 4 dicembre scorso nella misura stabilita dal Regolamento 1071, vale a dire 9.000 euro per il primo veicolo a motore e 5.000 per i veicoli successivi. La Direzione generale del Ministero dei trasporti ha intenzione di predisporre un modello di attestazione per la dimostrazione di tale requisito, compilato a cura dei revisori contabili sulla base dei conti annuali dell’impresa. In alternativa, si può ricorrere alla fideiussione bancaria o assicurativa.
Nelle more della predisposizione del modello unificato, le provincie valuteranno l’attestazione nella forma predisposta dal revisore contabile incaricato dall’impresa, o in alternativa acquisiranno la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le imprese saranno iscritte all’Albo inserendo i dati relativi all’entità dell’idoneità finanziaria documentata dall’impresa e al gestore del trasporto; tali dati saranno acquisiti dal R.E.N. Ottenuta l’iscrizione, l’impresa dovrà a presentare all’Ufficio provinciale DTT una domanda di autorizzazione iniziale in bollo, da compilare seguendo il modello che trovare nella circolare (per scaricarla cliccate qui).
Rispetto al requisito dello stabilimento, in attesa delle disposizioni si potrà essere utilizzata la dichiarazione contenuta nello schema che trovate nella circolare (per scaricarla cliccate qui). L’Ufficio della Motorizzazione, concessa l’autorizzazione, rilascerà in bollo, a richiesta, una certificazione (certificato di iscrizione al REN). La nuova impresa, ottenuta l’autorizzazione, dovrà presentare la dichiarazione secondo il modello dell’Allegato 3 della dichiarazione (che trovate qui) all’Ufficio provinciale DTT, per poter immatricolare almeno un autoveicolo, in funzione della forma prescelta di accesso al mercato.
Per la segnalazione di “inizio attività”, le nuove imprese dovranno produrre al REN una ricevuta in carta semplice rilasciata dall’Albo, all’atto della presentazione di copia della carta di circolazionedel veicolo. Quando poi saranno emanate le disposizioni sul requisito dello stabilimento, l’immissione in circolazione di veicoli è subordinata alla dimostrazione di tale requisito; nel frattempo potranno essere immessi in circolazione ulteriori veicoli, a condizione di una adeguata idoneità finanziaria.
Le imprese già in esercizio che intendono immettere in circolazione ulteriori veicoli, dovranno presentare la dichiarazione di cui all’Allegato 3 all’Ufficio provinciale DTT nell’attesa dei chiarimenti rispetto al requisito dello stabilimento.
Ai fini dell’immissione in circolazione, la disponibilità di veicoli in comodato senza conducente – che è sempre gratuito – deve essere documentata dall’impresa autorizzata mediante la dichiarazione di cui all’Allegato 3, corredata da originale o copia autentica del contratto registrato.
Per i veicoli locati senza conducente, nelle more della definizione del certificato che rilasceranno a regime gli uffici provinciali DTT, è ammessa la circolazione sulla base dei documenti oggi in uso. L’accesso al mercato in forma associata – consorzio o cooperativa a proprietà divisa – continua a essere disciplinata dalla circolare n. 5/2008 del Ministero dei trasporti, fermo restando che esso oggi riguarda le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton.
Le imprese tenute alla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria entro il 4 dicembre 2011, qualora non vi abbiano provveduto ma non siano state cancellate dall’Albo, potranno continuare a esercitare e dovranno dimostrare tutti i requisiti entro il 3 giugno 2012, data nella quale terminerà il periodo transitorio previsto dal Regolamento sull’accesso alla professione.
Le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 ton – iscritte all’Albo con il solo requisito dell’onorabilità – potranno immettere in circolazione veicoli presentando la dichiarazione di cui all’Allegato 3; per tali imprese, società o ditte individuali, valgono le stesse procedure previste per le altre imprese, relativamente agli uffici provinciali DTT presso i quali inoltrare la documentazione relativa ai veicoli.
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