È infedele una registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate sul libro unico quando tali registrazioni sia difforme dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore o dalle somme realmente erogate? Tale quesito è stato posto dal consiglio nazionale del Consulenti del Lavoro alla direzione generale dell’attività ispettiva del ministero del Lavoro. E la risposta è stata netta: l’infedeltà delle registrazioni va valutata prendendo in considerazione l’esistenza di una “corrispondenza fra quanto erogato di fatto e quanto risultante dal Libro Unico del Lavoro”. E di conseguenza c’è illecito quando “la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondano a quelle formalizzate nel Libro Unico del Lavoro”. Per chiarire il concetto il Ministero ha anche fatto riferimento a precisi esempi. Così, di fronte al caso del cosiddetto “fuori busta” o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestata scatterà la sanzione. Al contrario, se le somme annotate sul libro unico siano quelle realmente corrisposte, ma diverse da quelle previste dal contratto collettivo di settore, allora non ci sarà sanzione.