Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il 10 gennaio (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio) un decreto contenente delle le disposizioni attuative del Registro elettronico nazionale degli esercenti la professione di autotrasportatore, così come previsto dal decreto 25 novembre 2011 con cui veniva in pratica recepita la normativa comunitaria sull’accesso alla professione. Si tratta di un provvedimento essenzialmente burocratico in cui si informa che il registro elettronico nazionale è tenuto presso il ministero, che la competenza tecnica è rimessa alla Divisione 7 – C.E.D della Motorizzazione, che il referente per i contatti nazionali per gli altri paesi dell’Unione è la Divisione 4 della Direzione generale per il trasporto stradale.
Il registro contiene, alla Sezione “imprese e gestori, i seguenti dati:
a) impresa di trasporto; sede; numero iscrizione Albo; partita IVA; autorizzazione all’esercizio della professione; licenza comunitaria e relative copie conformi; legale rappresentante;
b) gestore dei trasporti ed elementi dell’attestato di idoneità professionale;
c) requisiti dell’accesso alla professione e gli altri soggetti rilevanti ai fini dell’onorabilità. I dati sono acquisiti – a seconda delle rispettive competenze – dal CED e dall’autorità provinciale; l’accesso al registro è riservato alle autorità competenti a vario titolo, che provvedono all’inserimento e all’aggiornamento dei dati di pertinenza.
Anche i privati potranno consultare tali dati con procedure che stabilirà lo stesso Ministero.
Istituito il registro elettronico nazionale degli autotrasportatori
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