Dai requisiti per l’accesso alla professione ci si aspettava tanto. In particolare da quello di “stabilimento” che avrebbe potuto costituire uno strumento con cui indurre tanti piccoli trasportatori ad aggregarsi, non avendo disponibilità di una sede fisica o di una struttura che potesse essere sufficiente a soddisfare questo requisito. Invece no. Adesso c’è un decreto che chiarisce cosa si intenda per stabilimento e il risultato è decisamente deludente. Basta la casa del titolare, un veicolo in circolazione e un’officina (anche esterna) presso cui fare manutenzione. In pratica non cambia niente o quasi. Ma vediamo come stanno le cose in dettaglio.
Il decreto in questione è del ministero dei Trasporti ed è stato emanato il 25 Gennaio 2012. Serve a dare attuazione all’art. 5 del decreto dirigenziale del 25 novembre 2011, concentrandosi in particolare sulle modalità con cui bisogna dimostrare di essere in possesso, ai fini dell’accesso alla professione, del requisito dello stabilimento. L’art.1 del decreto in questione elenca tre indicatori:
– 1) la disponibilità una sede effettiva e stabile in Italia, vale a dire qualche stanza da utilizzare come ufficio e ottenuta tramite locazione, comodato o acquisto. Anche se questa disposizione viene in parte svuotata dalla precisazione che per dimostrare il requisito della stabilimento possa essere sufficiente indicare come sede, rispetto alle imprese individuali, la residenza anagrafica del titolare, rispetto alle società di persone quella del legale rappresentante e nelle società uni personale quella dell’amministratore e socio unico. Le imprese appartenenti a consorzi o cooperative possono eleggere, rispetto sempre allo stabilimento, il domicilio presso tali società aggregative presentando all’Ufficio della motorizzazione competente il modello riportato all’allegato B del decreto.
In tutte queste sedi, stando a quanto richiede il comma 2 vanno conservati una serie di documenti: la documentazione contabile e fiscale, il libro unico e la documentazione relativa alla gestione del personale, delle registrazioni dei tempi di guida e di riposo dei conducenti e dell’ulteriore documentazione di trasporto prevista dalle norme vigenti.
Ci sono però alcune eccezioni, previste per andare incontro alle imprese. In particolare il comma 3 specifica che i documenti contabili, fiscali e di gestione del personale possono essere conservati anche presso la sede di un domiciliatario fiscale, mentre quelli sulle registrazioni dei tempi di guida e di riposo e sull’attività di trasporto possono essere tenuti, gratuitamente, anche presso un’associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose c/terzi presente in Comitato Centrale. Le imprese appartenenti a consorzi o cooperative a proprietà divisa possono conservare tutta la documentazione presso le sedi sociali, a meno che non sclegano di tenere la loro documentazione presso un domiciliatario fiscale.
– 2) l’immissione in circolazione, una volta ottenuta l’autorizzazione all’esercizio della professione, uno o più veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton con una delle forme previste dall’art. 9, comma 9 del decreto dirigenziale del 25 novembre scorso e quindi anche tramite locazione e comodato. Per consorzi e cooperative che non dispongono di automezzi, il requisito viene dimostrato tramite i veicoli immessi in circolazione dalle imprese consorziate o associate.
– 3) lo svolgimento delle attività di manutenzione dei veicoli in maniera efficace e continuativo presso una sede operativa in Italia. In pratica rispetto a questo requisito è sufficiente disporre di un’officina interna (ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.P.R 14.12.1999, n. 558) o di un’officina di riparazioni esterna all’impresa che eserciti l’attività di autoriparazione, a norma della Legge 122/1992, almeno per le sezioni meccanica motoristica ed elettrauto. Le imprese appartenenti ai consorzi ed alle cooperative possono avvalersi delle officine delle strutture associative.
Le modifiche dei requisiti rispetto allo stabilimento devono comunicarsi all’Ufficio della motorizzazione competente per la sede principale, entro 30 giorni.
La normativa non è ancora entrata in vigore. Lo sarà non appena verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (cosa sicuramente imminente).
Ecco il decreto sullo “stabilimento”, un requisito di… basso profilo
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