Il prossimo 30 aprile per gli autotrasportatori scade il termine per presentare le domande di rimborso delle accise sui consumi effettuati nel primo trimestre dell’anno in corso. L’Agenzia delle Dogane ha comunicato, con una nota di venerdì 20 aprile scorso alle organizzazioni di categoria, una serie di chiarimenti sugli adempimenti prescritti per il riconoscimento del credito d’imposta per la riduzione delle accise sul gasolio, che riguardano sia il 2011 sia il 2012.
La prima, importante precisazione, riguarda la determinazione dei litri consumati che devono intendersi quelli riforniti, risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Di conseguenza, riguardo alla dichiarazione trimestrale dei consumi effettuati nel corso del 2012, il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di competenza e costituito dalla data dell’operazione di rifornimento del gasolio. Parametro che vale anche per il recupero delle accise riferite al 2011.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda trimestrale l’impresa non sia ancora in possesso della fattura, l’Agenzia precisa che qualora l’impresa di autotrasporto non sia ancora in possesso della fattura al momento della presentazione della domanda, questa potrà procedere,relativamente al prodotto consumato e non ancora fatturato, a imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o dei documenti analoghi sopra richiamati. In tale circostanza l’impresa deve avere cura di annotare sulla dichiarazione da inviare all’UTF, una espressa riserva di integrare, con una specifica comunicazione, l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre solare, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente.
La comunicazione integrativa, che costituisce un preciso onere per impresa di autotrasporto, deve essere poi inviata all’UTF territorialmente competente prima della decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza relativa al trimestre successivo.
L’Agenzia chiarisce che il principio del rifornimento ai fini dell’imputazione del gasolio consumato, vale anche nel caso dei depositi a uso privato. Nel caso di fatturazione differita, la fornitura può essere comprovata dal DAS (documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa), fermi restando gli adempimenti sopra richiamati (riserva espressa sulla domanda e successiva comunicazione all’UTF nei termini descritti).
Altre richieste di chiarimenti hanno riguardato l’ammissibilità all’agevolazione di che trattasi dei consumi di gasolio da parte di determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad esempio, furgoni frigoriferi, betoniere e altri mezzi similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali.
Al riguardo l’Agezia non rileva ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati legate alla particolare destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato.
In merito alla compilazione dei quadri A1 e A6 sui km percorsi, l’Agenzia precisa che la colonna km percorsi presente nel Quadro A riporta il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento. Pertanto, con riguardo all’anno 2011, tale dato sarà rappresentato dalla totalità dei chilometri percorsi alla data del 31 dicembre scorso e dovrà essere inserito nel “Quadro A6” (periodo 7-31 dicembre 2011) presente nel modello.