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Accesso alla professione: ecco come scatta la dispensa dall’esame di idoneità professionale

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L’accesso alla professione è appena cambiato, ma la nuova disciplina necessita di piccoli e continui aggiustamenti. Tra questi quello contenuto nel Decreto n. 40 del 20 aprile apparso in Gazzetta ufficiale il 28 aprile (n. 99) con cui si specificano i casi di dispensa dall’esame di idoneità professionale per i gestori con anzianità di attività almeno decennale. In particolare il decreto, dopo aver individuato i soggetti che possono presentare domanda per ottenere la dispensa, fissa le condizioni che tali soggetti debbono soddisfare per ottenere il beneficio, vale a dire la dimostrazione di aver diretto l’attività di trasporto al 10 febbraio 2012 per rispettare le condizioni del Regolamento 1071/2009.
Nel computo dei 10 anni (precedenti al 4 dicembre 2009) viene riconosciuta una franchigia pari al 20% su tale periodo, che ricomprende eventuali interruzioni, anche non consecutive, al fine di raccordare le norme con la situazione normativa in atto in precedenza, a vantaggio dei soggetti interessati.
Inoltre si precisa che le provincie sono gli organi competenti alla ricezione e trattazione delle domande, nonché alle verifiche sulle autocertificazioni dei soggetti che richiedono la Dispensa.
Per presentare domanda (entro il 3 giugno 2012) bisogna usare il modello allegato al decreto (in particolare l’allegato A) unitamente alla dichiarazione di atto notorio relativo al periodo di anzianità di esercizio maturata dai gestori. L’attestato in esenzione d’esame viene rilasciato per trasporti nazionali e internazionali ovvero soltanto per i primi, a seconda dei titoli posseduti dall’impresa, quali la copia conforme di licenza comunitaria e/o autorizzazioni bilaterali o multilaterali per Paesi extraUE. Il requisito dell’idoneità professionale sussiste in capo all’impresa il cui gestore abbia presentato domanda di dispensa entro il 3 giugno 2012, ma se entro 6 mesi da tale data non ha ottenuto il relativo attestato dall’autorità provinciale e non abbia quindi comunicato l’avvenuto rilascio al R.E.N. istituito presso il competente ufficio provinciale della Motorizzazione, l’impresa sarà cancellata prima dal Registro nazionale e poi dall’Albo. C’è da segnalare che dalla normativa scompare la possibilità di sostenere la prova d’esame per l’accesso alla professione a un soggetto privo di titolo di istruzione secondaria di secondo grado e senza la frequenza a un corso di formazione professionale.

Allegati

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Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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