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Accesso alla professione: chiarimenti del ministero

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Arriva un’altra circolare del Dipartimento per i Trasporti del ministero (la numero 10670 del 30 aprile 2012) che affronta una serie di aspetti legati, in particolare all’accesso alla professione, ma non solo.
Tra questi si segnala il fatto che le imprese a regime, che già esercitano e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, hanno solo l’obbligo di documentare il requisito di stabilimento all’ufficio della Motorizzazione dove hanno la sede principale, insieme alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione entro la data del 4 dicembre 2012 (e non entro il 4 giugno). Entro quella data gli Albi provinciali effettueranno una ricognizione sui requisiti d’idoneità finanziaria e professionale alla luce delle nuove disposizioni. Nel frattempo l’idoneità finanziaria posseduta in base alle precedenti disposizioni vale e va considerata secondo la misura del Regolamento comunitario.

Le imprese che già esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare i quattro requisiti per l’accesso alla professione entro il 7 aprile 2013. Fino a quella data possono liberamente immettere in circolazione gli stessi autoveicoli. In questo caso l’idoneità professionale può essere comprovata con la sola frequenza a un corso di formazione “professionalizzante”. In questo modo, però, le imprese potranno esercitare solo con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, e se dopo il 4 giugno 2012 vogliono esercitare con autoveicoli di massa superiore dovranno accedere alla professione e al mercato secondo le corrispondenti disposizioni della disciplina a regime.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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