È stato nel limbo dell’attesa per mesi e mesi. Poi è entrato nei lunghi corridoi delle procedure burocratiche (dilatate dalla necessità del concerto tra più ministeri) dal quale ancora non esce ufficialmente, visto che si trova, dopo aver ottenuto la firma dei ministeri competenti, al vaglio della Corte dei Conti per la necessaria registrazione. Stiamo parlando del famigerato decreto Interministeriale chiamato a disciplinare le sanzioni di cui all’art. 83 bis, del decreto legge n. 112 del 2008 e l’autorità competente a comminarle.
Le sanzioni, come si ricorderà, si sostanziano nell’esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l’attività di impresa e dall’esclusione dalle procedure per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.
Rispetto alla prima l’esclusione dura un anno, che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio.
Rispetto alla seconda, dipende dalla gravità dell’infrazione e più precisamente dallo scostamento dai parametri previsti (vale a dire dai costi minimi): se tale scostamento risulta inferiore al 10% la durata dell’esclusione si ferma a 30 giorni, se è dal 10 al 20% sale a 60, se va oltre arriva a 90. Se poi passa il 50% l’interdizione viene raddoppiata. In caso di reiterazione nei tre anni successivi il periodo di interdizione raddoppia.
Ma come si applicano queste sanzioni?
È la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base di una segnalazione di chi effettua controlli su strada o di chi abbia interesse (presentando idonea documentazione), a istruire entro 90 giorni la pratica che porta all’eventuale applicazione della sanzione.
Durante l’istruttoria la Direzione può acquisire documentazione ulteriore dai soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. Ma in questo caso i 90 giorni citati decorrono dalla presentazione della documentazione. La Direzione può anche procedere d’ufficio se abbia notizia di violazioni dell’art. 83 bis. Se non si giunge a comminare la sanzione, la Direzione prepara un rapporto e chiede l’archiviazione. In caso contrario invia al ministero una proposta di provvedimento sanzionatorio.
Sul sito del ministero sarà pubblicato un elenco con tutte le informazioni utili per identificare i destinatari delle sanzioni e, se costoro hanno presentato ricorso giurisdizionale, anche i vari gradi del procedimento con gli esiti. Elenco che la stessa Direzione provvederà ad aggiornare entro 15 giorni dalla notifica di ciascun singolo provvedimento sanzionatorio o dall’emergere di informazioni relative al contenzioso o al riesame in sede amministrativa di ogni singolo atto. L’aggiornamento viene comunque completato entro e non oltre il 15 febbraio di ciascuno anno relativamente agli atti notificati entro il 31 dicembre.
Le sanzioni, come si ricorderà, si sostanziano nell’esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali riconducibili a tutta l’attività di impresa e dall’esclusione dalle procedure per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.
Rispetto alla prima l’esclusione dura un anno, che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio.
Rispetto alla seconda, dipende dalla gravità dell’infrazione e più precisamente dallo scostamento dai parametri previsti (vale a dire dai costi minimi): se tale scostamento risulta inferiore al 10% la durata dell’esclusione si ferma a 30 giorni, se è dal 10 al 20% sale a 60, se va oltre arriva a 90. Se poi passa il 50% l’interdizione viene raddoppiata. In caso di reiterazione nei tre anni successivi il periodo di interdizione raddoppia.
Ma come si applicano queste sanzioni?
È la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base di una segnalazione di chi effettua controlli su strada o di chi abbia interesse (presentando idonea documentazione), a istruire entro 90 giorni la pratica che porta all’eventuale applicazione della sanzione.
Durante l’istruttoria la Direzione può acquisire documentazione ulteriore dai soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. Ma in questo caso i 90 giorni citati decorrono dalla presentazione della documentazione. La Direzione può anche procedere d’ufficio se abbia notizia di violazioni dell’art. 83 bis. Se non si giunge a comminare la sanzione, la Direzione prepara un rapporto e chiede l’archiviazione. In caso contrario invia al ministero una proposta di provvedimento sanzionatorio.
Sul sito del ministero sarà pubblicato un elenco con tutte le informazioni utili per identificare i destinatari delle sanzioni e, se costoro hanno presentato ricorso giurisdizionale, anche i vari gradi del procedimento con gli esiti. Elenco che la stessa Direzione provvederà ad aggiornare entro 15 giorni dalla notifica di ciascun singolo provvedimento sanzionatorio o dall’emergere di informazioni relative al contenzioso o al riesame in sede amministrativa di ogni singolo atto. L’aggiornamento viene comunque completato entro e non oltre il 15 febbraio di ciascuno anno relativamente agli atti notificati entro il 31 dicembre.