Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile u.s. (Suppl. Ord. n.85) è stata pubblicata la legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, il decreto noto come “semplificazioni tributarie”. Per quanto riguarda l’autotrasporto, il provvedimento fa venir meno la previsione della decadenza per la presentazione della domanda di recupero trimestrale delle accise sul gasolio, cosa che peraltro avevamo già anticipato commentando positivamente. All’interno dello stesso normativo, però, ci sono altri aspetti da segnalare. Vediamo quelli di maggior rilievo, tralasciando l’IMU di cui si è già tanto parlato.
Introduzione delle merci nel deposito Iva
Viene definitivamente precisato che l’introduzione delle merci nel deposito fiscale ai fini Iva si considera perfezionata indipendentemente dai tempi minimi di giacenza delle merci e senza obbligo di scarico delle stesse dal mezzo di trasporto.
Rateizzazione debiti tributari
Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori in obiettiva difficoltà economica possono chiedere, anche se la vertenza è in fase di contenzioso o se hanno già fruito di rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti o in rate variabili.
Debiti e crediti con la PA
Le amministrazioni pubbliche prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano se il beneficiario abbia pendenze relative a una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Perché se così fosse bloccano il pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione. Adesso però si specifica che la PA deve in ogni caso pagare le somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento.
Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo
Per le cessioni delle eccedenze IRES nell’ambito dei gruppi societari, viene stabilito che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato degli estremi del cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia della cessione nei riguardi dell’Amministrazione finanziaria, laddove il cessionario sia lo stesso soggetto consolidante. Allo stesso modo, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, è efficace la cessione delle eccedenze utilizzabili in compensazione anche nel caso di mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto e della tipologia di tributo oggetto di cessione.
Comunicazioni Iva
Da inizio 2012 gli operatori economici devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente e di quelle passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore. Adesso si aggiunge che gli operatori finanziari sono obbligati all’adempimento comunicativo limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti già oggetto di segnalazione.
Facilitazione per imprese e contribuenti
I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione Iva, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, resta applicabile il limite di 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.
Limiti di pignorabilità
Le somme fino a 2.500 euro potranno essere pignorate in misura pari a un decimo, mentre le somme da 2.501 a 5.000 euro in misura pari a un settimo. Resta ferma la pignorabilità in base alle regole ordinarie per le somme eccedenti i 5.000 euro.
Ammortamento beni materiali
È abrogata la norma secondo cui per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. Detta norma è applicabile dal periodo d’imposta corrente.
Termini per adempimenti fiscali
Viene introdotta la disposizione secondo cui, in tema di adempimenti fiscali e contributivi, in scadenza dal 1° al 20 agosto di ciascun anno, sarà possibile effettuare il pagamento entro il 20 agosto, senza maggiorazione.
Imposta di bollo sulle spese di giustizia
Sono assoggettate all’imposta di bollo secondo le regole ordinarie, le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, le iscrizioni, le annotazioni di sentenze od altri provvedimenti giurisdizionali, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare. Inoltre viene prevista la prenotazione a debito dell’imposta dovuta per l’esecuzione di formalità relative a misure cautelari (iscrizione di ipoteca, sequestro conservativo dei beni), applicabili nel procedimento sanzionatorio) e la prenotazione a debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o cui hanno, comunque, partecipato (e non più solo nel caso in cui non esista in cancelleria un deposito per le spese).
Cancellazione di ipoteche
A decorrere dal 2 maggio 2012, tale cancellazione si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data.