Il Decreto Legge in materia fiscale convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 ha cambiato la prospettiva (tramite l’art. 2, comma 5-bis) della responsabilità solidale del committente rispetto al vettore relativamente al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni, compresa la liquidazione dell’IVA. Tutto questo perché, contrariamente a prima il committente diventa responsabile – in solido con il vettore e gli eventuali sub vettori – per un lasso che va oltre i due anni dal termine del lavoro, per i versamenti di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA riferita alle fatture attinenti il trasporto stesso. A meno che non dimostra di aver usato tutti i possibili accorgimenti. Tradotto, significa che al momento in cui affida a un vettore di trasportare la merce, se non verifica tramite documenti quali il Durc o l’F24 che attestino il versamento di tutti i contributi dovuti, diventerà corresponsabile dell’eventuale mancato adempimento. Nell’interpretazione fornita da alcune associazioni di categoria dell’autotrasporto – Fiap in particolare – la non applicazione in fattura dei costi minimi di sicurezza costituirebbe una prova certa di eventuali inadempienze verso gli istituti previdenziali e verso l’erario, del non pagamento di dette somme.