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Idoneità finanziaria per l’accesso: ecco come si dimostra

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Ancora accesso alla professione e ancora chiarimento da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Stavolta sotto la lente è finito il requisito dell’idoneità finanziaria.
Come va dimostrato tal requisito?
“Sulla base di conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto”, di un capitale proprio (capitale più riserve) pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo e a 5.000 euro per quelli successivi. In alternativa è dimostrabile “mediante attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi” di 9.000 e 5.000 euro.
A chi va dimostrato il requisito?
Alla Provincia competente per l’iscrizione all’Albo, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa.
Quale deve essere l’entità dell’idoneità finanziaria?
Deve essere “almeno” pari a quella necessaria in relazione del parco veicolare posseduto. Ciò significa che la certificazione del revisore o di altro soggetto può riguardare anche soltanto una parte del patrimonio.
Se sussiste una capacità superiore il requisito va integrato?
No. Semplicemente consente all’impresa di immatricolare durante l’anno ulteriori veicoli.
Quale validità temporale hanno le attestazioni di idoneità finanziaria presentate?
Un anno e comunque al massimo fino al 4 dicembre 2012.
Come va verificata la sussistenza del requisito?
In funzione del capitale, comprese le riserve, rilevabili nei conti annuali, e in ragione della struttura giuridica dell’impresa. Per le società di capitali si fa riferimento a capitale e riserve indicate nel bilancio, per le ditte individuali e per le società di persone, oltre al patrimonio dell’impresa, si potrà considerare anche il patrimonio personale dell’imprenditore e dei soci illimitatamente responsabili.
Esiste un modello utilizzabile per attestare l’idoneità finanziaria?
Sì, la nota ministeriale individua uno schema esemplificativo che potrà essere utilizzato per redigere l’attestazione della dimostrazione dell’idoneità finanziaria. Le società di capitali, tenute al deposito del bilancio presso il Registro imprese, avranno a riferimento il bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea dei soci in data antecedente a quella entro la quale occorre attestare il requisito dell’idoneità finanziaria. Per le società di persone è necessario far riferimento al bilancio d’esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irpef dell’anno precedente. Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, non avendo l’obbligo di redigere il bilancio, si farà riferimento al valore del patrimonio, al netto dell’esposizione debitoria verso il settore bancario. Il riferimento al patrimonio, in questo caso, comprende anche gli elementi patrimoniali afferenti alla sfera personale dell’imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Al fine di semplificare i criteri per tali valori, si può far riferimento ai valori patrimoniali rilevanti per la redazione dell’ISE.
Chi può rilasciare alle imprese la certificazione attestante il requisito?
Le imprese di capitale possono ottenere la certificazione per dimostrare il requisito da parte di un revisore, dal collegio dei revisori ovvero dalla società di revisione che ha rilasciato la certificazione del bilancio. Le imprese individuali e le società di persone, invece, che possono avere un regime di contabilità ordinaria o semplificata, potranno ottenere la certificazione da un commercialista iscritto nel registro dei revisori; in tale fattispecie rientra a pieno titolo anche CAF Imprese, attraverso il responsabile per l’assistenza fiscale. Per i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, la dimostrazione dell’idoneità finanziaria è data dalla dimostrazione di tale requisito da parte delle imprese associate. Altri soggetti ammessi a rilasciare certificazioni per l’idoneità finanziaria con validità annuale sono gli istituti bancari, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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