Un mese circa per pubblicare un decreto sulla Gazzetta Ufficiale è tanto. E certo ci sarà un perché il testo normativo per applicare le sanzioni previste dall’art. 83 bis a chi violi i costi minimi di sicurezza ha impiegato tutto questo tempo per diventare applicabile. È comparso, infatti, sulla GU n. 140 del 18 giugno. Ora che tutto è ufficiale ripercorriamone velocemente i punti nevralgici.
L’Autorità competente a istruire le pratica per accertare la commessa infrazione è la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità presso il ministero dei Trasporti. Ma a far partire la pratica possono essere non soltanto le segnalazioni che giungono dagli organi di polizia in sede di controllo su strada, ma anche quelle di chiunque vi abbia interesse diretto, sempre che sia in grado di produrre al riguardo idonea documentazione. Nulla toglie comunque alla DG di attivare la procedura d’ufficio e quindi, entro 90 giorni, di acquisire ulteriore documentazione o «le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio tra essi». Trascorsi i 90 giorni la direzione invia al ministero un rapporto rispetto alla violazione, insieme alla bozza del provvedimento sanzionatorio o alla richiesta di archiviazione.
I ricorsi e il loro esito vengono pubblicizzati tramite un elenco contenente le informazioni necessarie per identificare i destinatari delle sanzioni e pubblicato sul sito del ministero. Ovviamente è possibile ricorrere contro la sanzione in sede giurisdizionale.
Infine, il decreto elenca e quantifica le sanzioni in questo modo:
1. il provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali è applicabile per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;
2. Il provvedimento di esclusione dalle procedure per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, prevede l’esclusione per un periodo compreso tra 30 giorni e 6 mesi, in base alla gravità dell’infrazione:
§ se la percentuale di scostamento rispetto ai parametri normativi, è inferiore al 10%, l’interdizione dura 30 giorni;
§ se la percentuale di scostamento è compresa tra il 10 e il 20%, l’interdizione sale a 60 giorni;
§ se la percentuale di scostamento è ancora maggiore i giorni arrivano a 90;
§ se nei confronti dello stesso soggetto vengano riscontrati casi di irregolarità superiori al 50%, l’interdizione è pari a 180 giorni.
Infine, se lo stesso soggetto nei tre anni dalla commissione della violazione è – come si dice – recidivo, allora il periodo di interdizione viene raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a 180 giorni complessivi.