Conto proprio e conto terzi nel trasporto sono due mondi separati da uno spesso muro. Anche se poi, ovviamente in maniera abusiva, ci sono molti contopropristi che lo travalicano per svolgere servizi di trasporto in conto terzi. Capita anche il contrario? Beh, una cosa è certa: è un’operazione legale e legittima. Ad affermarlo è addirittura la Cassazione con sentenza n. n. 13725 del 30 maggio 2012 e depositata il 31 luglio.
Il ragionamento con cui motiva una tale conclusione (peraltro opposta a quella sostenuta nei gradi di giudizio precedenti) è tutto sommato semplice: chi trasporta in conto terzi deve sottostare a normative specifiche, deve soddisfare condizioni e requisiti puntuali, deve essere organizzato in maniera rigorosa. Insomma, svolge un’attività molto ampia al cui interno può sicuramente essere ricompreso anche il trasporto in conto proprio. Più precisamente – per usare le parole della Cassazione – il conto proprio è un “minus” rispetto al conto terzi e quindi risulta “ultroneo” (vale a dire, superfluo) «pretendere che chi ha già ottenuto il titolo maggiore si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’art.31 lettera b) della legge 298/74 definisce come complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale».
Cassazione: «chi ha titolo per trasportare in conto terzi può farlo anche in conto proprio»
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