Un piccolo calcio alla burocrazia. Così può essere definita la semplificazione apportata dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori (la delibera è del 16 ottobre 2012), rispetto alla comunicazione da parte delle imprese della variazione dei dati per l’iscrizione nello stesso Albo. In pratica il Comitato ha previsto che le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al Registro delle Imprese (o al REA) dai soggetti iscritti all’Albo «si intendono comunicate anche alle Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante rete telematica delle Camere di commercio».
In realtà, più che una decisione autonoma è il riconoscimento della prevalenza degli artt. 50 e 52 del codice dell’amministrazione digitale – in base ai quali ogni dato trattato da una Pubblica amministrazione è reso fruibile alle altre amministrazioni, quando la sua utilizzazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente e che fra amministrazioni pubbliche vi è una libertà di accesso ai dati contenuti nelle rete telematica comune – rispetto all’art. 15 comma del regolamento dell’Albo gestori ambientali (DM 28 aprile 1998, n. 406), secondo cui è obbligo delle impresa comunicare, alla propria sezione regionale (o provinciale), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo entro 30 giorni dal suo verificarsi.
È bene forse precisare che le sezioni regionali o provinciali – come si ricorda nella delibera – provvedono a registrare le variazioni relative alle aziende iscritte all’Albo senza oneri aggiuntivi per le imprese stesse.
Albo Gestori Ambientali: per le variazioni aziendali, spazio alla telematica
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