Sono circa 850 giorni quelli che ci separano dall’approvazione nel “lontano” 29 luglio 2010, tramite legge n. 120, della riforma del codice della strada. Una riforma per tanti versi inutile o, meglio, soltanto pensata, senza poi provvedere a fare quanto necessaria per renderla attuata. Ma adesso a distanza di 850 giorni accade un piccolo miracolo: un pezzo – soltanto un pezzo, per carità – di quella riforma vede la luce. Ed è un pezzo importante, che tante ripercussioni può avere sulla vita quotidiana delle imprese di autotrasporto, che era stato tanto volte annunciato e poi inceppatosi sull’ultimo miglio. Parliamo dell’eliminazione dell’obbligo di montaggio della targa ripetitrice sui rimorchi, previsto dall’art.11, comma 2 della Legge 120/2010, unito all’onere di dare comunicazione all’Ufficio del Dipartimento Trasporti di tutti gli atti da cui derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione o che, per un periodo superiore a 30 giorni, mettano il veicolo in di un soggetto diverso dall’intestatario del libretto (comma 4 bis, art. 94 del cds).
L’atto normativo che rende possibile tutto ciò è un regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R 198 del 28 Settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre. Dopo 15 giorni quindi entra in vigore.
Ma cosa comporterà questa entrata in vigore? Scopriamolo andando a vedere cosa dice questo regolamento.
I primi articoli hanno natura squisitamente tecnica, servono cioè a fornire le indicazioni per rendere conformi in termini costruttivi le targhe dei rimorchi a quelle dei veicoli. Al momento dell’entrata in vigore del regolamento – vale a dire il 7 dicembre prossimo – la targa ripetitrice scomparirà in maniera automatica dai rimorchi che si andranno a immatricolare, mentre per quelli immatricolati fino al giorno prima per poter godere dei vantaggi del nuovo sistema bisognerà richiedere una nuova immatricolazione.
L’altra innovazione prevista dall’art. 1 del regolamento riguarda l’onere di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio del Dipartimento Trasporti laddove cambi l’intestatario del veicolo per ragioni diverse dal trasferimento di proprietà, vale a dire quelle derivanti da costituzione di usufrutto o da stipulazione di un leasing (ipotesi che peraltro già prevedeva un obbligo comunicativo), ma anche quelle conseguenti a trasformazioni e fusioni societarie che non diano luogo a un nuovo soggetto giuridico. Lo stesso onere scattta ovviamente per variazioni delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
Gli uffici del Dipartimento Trasporti che ricevono tale domanda di aggiornamento hanno adesso l’obbligo di provvedere all’aggiornamento stesso della carta di circolazione intestata a soggetto diverso, per i veicoli e i rimorchi acquisiti in disponibilità per periodi superiori a 30 giorni a titolo di comodato o di affidamento in custodia giudiziale, annotando – se del caso – sulla carta il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto.
Se la richiesta deriva invece da locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni, gli uffici aggiorneranno ill C.E.D, inserendo nell’archivio nazionale dei veicoli il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto. Ma l’aggiornamento della carta di circolazione sarà anche dovuta in tutti i casi diversi da quelli citati, in cui il veicolo viene messo nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiore a 30 giorni in virtù di un contratto o di un atto idoneo a trasferirne il possesso.
Infine, un occhio alle sanzioni, che vanno da 669 a 3.345 euro per chi non osserva tali oneri, a cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione.
L’atto normativo che rende possibile tutto ciò è un regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R 198 del 28 Settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre. Dopo 15 giorni quindi entra in vigore.
Ma cosa comporterà questa entrata in vigore? Scopriamolo andando a vedere cosa dice questo regolamento.
I primi articoli hanno natura squisitamente tecnica, servono cioè a fornire le indicazioni per rendere conformi in termini costruttivi le targhe dei rimorchi a quelle dei veicoli. Al momento dell’entrata in vigore del regolamento – vale a dire il 7 dicembre prossimo – la targa ripetitrice scomparirà in maniera automatica dai rimorchi che si andranno a immatricolare, mentre per quelli immatricolati fino al giorno prima per poter godere dei vantaggi del nuovo sistema bisognerà richiedere una nuova immatricolazione.
L’altra innovazione prevista dall’art. 1 del regolamento riguarda l’onere di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio del Dipartimento Trasporti laddove cambi l’intestatario del veicolo per ragioni diverse dal trasferimento di proprietà, vale a dire quelle derivanti da costituzione di usufrutto o da stipulazione di un leasing (ipotesi che peraltro già prevedeva un obbligo comunicativo), ma anche quelle conseguenti a trasformazioni e fusioni societarie che non diano luogo a un nuovo soggetto giuridico. Lo stesso onere scattta ovviamente per variazioni delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
Gli uffici del Dipartimento Trasporti che ricevono tale domanda di aggiornamento hanno adesso l’obbligo di provvedere all’aggiornamento stesso della carta di circolazione intestata a soggetto diverso, per i veicoli e i rimorchi acquisiti in disponibilità per periodi superiori a 30 giorni a titolo di comodato o di affidamento in custodia giudiziale, annotando – se del caso – sulla carta il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto.
Se la richiesta deriva invece da locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni, gli uffici aggiorneranno ill C.E.D, inserendo nell’archivio nazionale dei veicoli il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto. Ma l’aggiornamento della carta di circolazione sarà anche dovuta in tutti i casi diversi da quelli citati, in cui il veicolo viene messo nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiore a 30 giorni in virtù di un contratto o di un atto idoneo a trasferirne il possesso.
Infine, un occhio alle sanzioni, che vanno da 669 a 3.345 euro per chi non osserva tali oneri, a cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione.