Se la manomissione del tachigrafo è effettuata dall’autista si tratta di illecito amministrativo, se invece lo mette in atto un’impresa allora siamo di fronte a un reato penale. Questa distinzione di trattamento è divenuta ormai un orientamento consolidato dai nostri giudici. Dopo che già in passato, infatti, diversi tribunali erano giunti a tale conclusione, adesso, con una sentenza del 2 maggio 2019, n. 18221, è la stessa Corte di Cassazione a ribadire in maniera inequivocabile lo stesso concetto. Per la precisione, nel caso in questione, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva deciso di assolvere un autista che aveva installato a bordo del suo camion quattro magneti in prossimità della scatola del cambio, per impedire la trasmissione dei dati all’unità centrale del tachigrafo digitale, perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato», ma configura un semplice illecito amministrativo, quello cioè previsto dall’art. 179 del codice della strada. In questo modo quindi si considerava che il reato previsto dall’art. 437 del codice penale, relativo alla manomissioni di strumentazioni finalizzate a prevenire gli infortuni sul lavoro, non possa essere commesso dagli autisti. Autista che, nel corso delle indagini, aveva spontaneamente ammesso di aver fatto ricorso alle calamite per «l’impellente necessità di rientrare a casa per motivi familiari».
La sentenza veniva impugnata davanti alla Cassazione dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, sostenendo che non sussista alcun rapporto di specialità tra l’evento previsto dall’art. 179 del codice della strada e quello descritto nell’art. 437 cod. pen., vista la diversità dei beni giuridici tutelati.
La Cassazione però, con la sentenza del 2 maggio ha rigettato il ricorso e quindi ha dato ragione all’autista, sostenendo che invece esiste un rapporto di specialità in quanto la norma penale si riferisce a tutti coloro che hanno l’obbligo di prevenire – tramite impianti, apparecchi o segnali – disastri o infortuni sul lavoro, mentre la norma del codice della strada ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto. Inoltre, ha aggiunto che il reato dell’art. 437 «è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni» e di conseguenza intende chiaramente «regolamentare le attività di impresa». Quindi, laddove la manomissione del cronotachigrafo sia stata eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attività di impresa, non scatta il reato penale, ma la semplice sanzione amministrativa. Al contrario, se la manomissione è stata commessa «direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa» e allora rientra in gioco l’art. 437 cod. pen.