Conto terzi e conto proprio sono due attività distinte. Eppure, siccome tutto quanto serve per esercitare il trasporto in conto terzi è molto di più rispetto a quanto occorre per effettuare conto proprio, ne consegue che il secondo non può svolgere il primo, ma il primo ha titolo per svolgere il secondo.
Il principio, in questi termini, lo aveva espresso lo scorso 30 maggio (con sentenza n. 13725) la Corte di Cassazione. Adesso anche l’Albo Gestori Ambientali si uniforma a tale decisione, al punto che il Comitato nazionale di tale Albo ha accolto il ricorso proposto da un’impresa avverso la decisione della competente Sezione regionale di non inserire nell’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, un veicolo immatricolato a uso di terzi. L’impresa ricorrente risultava essere proprietaria di detto veicolo adibito a uso di terzi ed essere in possesso del relativo titolo abilitativo.
Al riguardo, per giustificare la decisione viene citato tale passaggio della citata sentenza della Cassazione: «Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’».
Autotrasporto: veicolo con licenza in conto terzi può operare in conto proprio
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