Non siamo un paese facile. Il 19 gennaio doveva entrare in vigore – come vi avevamo informato – la direttiva UE 2006/126 in materia di patenti di guida, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 59 del 18 aprile 2011, con cui si rivoluziona in parte il sistema di classificazione delle patenti di guida, integrandola con le nuove categorie “C1” e C1E. Patenti queste per le quali si richiedeva come età minima di conseguimento i 21 anni. Ma proprio negli ultimi giorni prima dell’introduzione del nuovo sistema il consiglio dei ministri, il 22 dicembre, licenzia un decreto legislativo – peraltro non ancora comparso sulla Gazzetta Ufficiale – che modifica il Decreto Legislativo 59/2011, per renderlo coerente la normativa in materia di Carta di qualificazione del Conducente.
A quel punto, per fare un po’ di chiarezza, il ministero dei Trasporti ha emanato una circolare in cui riepiloga le classificazioni delle nuove patenti, specificando che per essere titolari di patenti C e CE, il requisito anagrafico si riduce a 18 anni se si ha già in tasca la CQC, grazie a un corso di qualificazione iniziale ordinario. Di conseguenza, il diciottenne che segua una qualificazione iniziale accelerata potrà mettersi alla guida soltanto di veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C1 e C1E.
In sintesi, poi, la circolare elenca i seguenti principi:
– le patenti C1, C, D1 o D si possono ottenere soltanto se già si è titolare di patente B;
– le patenti BE, C1E, CE, D1E O DE possono essere ottenute soltanto da conducenti, rispettivamente, già titolari di patenti di categoria B, C1, C, D1 o D;
– la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
– la patente CE consente di guidare complessi di categoria C1E e, se il titolare possiede anche la categoria D, anche complessi di veicoli di categoria DE;
– la patente di guida in Italia può essere richiesto da chi, nel nostro Paese, ha residenza anagrafica e da chi, cittadino di uno Stato dell’Unione europea, ha in Italia dimora abituale.
Le patenti ottenute entro il 18 Gennaio 2013 conservano efficacia e quindi, anche dopo questa data, il titolare potrà continuare a condurre quei veicoli a cui era abilitato in precedenza. Ne deriva, quindi, che le patenti C e CE ottenute da un conducente con meno di 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, può condurre veicoli di massa massima autorizzata pari o inferiore a 7,5 ton, almeno fino a quando non compie i 21 anni.
Contrordine: per le nuove patenti C1 e C1E bastano 18 anni se si ha già la CQC
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