L’IVA indicata in fattura è dovuta a prescindere dall’esistenza effettiva di una operazione imponibile. È quanto ha sostenuto la Terza Sezione della Corte Europea lo scorso 31 gennaio che ha giudicato legittimo il diniego della detrazione dell’IVA a monte, in conseguenza della mancanza di un’effettiva operazione imponibile.
La questione era sorta per il ricorso, davanti all’amministrazione finanziaria bulgara (Agenzia delle Entrate di Varna), di un’azienda di autotrasporto (la Stroy Trans) che rispetto proprio all’attività di trasporto merci su strada, aveva detratto l’IVA a monte risultante da diverse fatture. Il fisco bulgaro, però, le contestava il fatto che le cessioni relative alle fatture non erano state realizzate effettivamente e che di conseguenza non era possibile la detrazione dell’IVA.
La Corte europea ha stabilito che, secondo il disposto dell’art. 203 della direttiva n. 2006/112, l’IVA indicata in fattura o in altro documento equivalente, è dovuta al di là della concreta esistenza dell’operazione imponibile. Tutto ciò in quanto l’obbligo contenuto nell’art. 203 serve a rimuovere il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto alla detrazione. Obbligo però limitato dalla possibilità di cui dispongono gli Stati membri di adottare un provvedimento con cui rettificare un’imposta indebitamente fatturata, soltanto laddove l’emittente della fattura dimostri buona fede. .
Corte UE: l’Iva è dovuta anche se manca l’operazione imponibile
-