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Cassazione: per ottenere la non imponibilità IVA ci vuole prova del trasferimento della merce in altro Stato

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Il regime di non imponibilità IVA è un beneficio possibile soltanto quando il cedente intracomunitario fornisce  la prova che le merci in questione hanno lasciato il territorio nazionale. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1670 del 24 gennaio 2013, con cui ha rigettato il ricorso presentato da una società rispetto alla decisione della Commissione tributaria regionale.
Più precisamente la società in questione aveva ricevuto alcuni avvisi di accertamento con cui si recuperava l’IVA rispetto alla fatturazione di merci destinate di fatto a un’azienda tedesca, ma movimentate soltanto in Italia.
La Suprema Corte ha confermato quanto sostenuto dai giudici di merito e cioè che il regime della non imponibilità si applica soltanto ai casi in cui le cessioni di beni rispettino i requisiti dettati dall’art. 41, D.L. n. 331/1993, tra cui compare quello che richiede che i beni ceduti partano dall’Italia per giungere in altro Stato membro. Perché se così non fosse, vale a dire in mancanza di tali requisiti, le cessioni andranno assoggettate all’IVA del territorio dello Stato, così come previsto dall’art. 53, D.P.R. n. 633/1972.
In particolare la Cassazione ha ribadito che «l’elemento della movimentazione fisica dei beni oggetto di cessione nel territorio dello Stato membro del cessionario deve costituire elemento strutturale della fattispecie normativa, cosicché la sua mancanza impedisce il riconoscimento dello stesso carattere intracomunitario dell’operazione».
Rispetto alla prova del trasferimento in capo al cedente, la Cassazione, ha spiegato che non basta a questo scopo il passaggio della merce in dogana, ma bisogna ricorrere a «ogni mezzo» intendendo come tale non tanto quello diretta a escludere la malafede, ma piuttosto quello utile per dimostrare che il cedente abbia adottato tutte le misure in suo potere per accertarsi dell’effettività della esportazione e, se poi questa non si sia concretizzata nel trasferimento di merce da un paese all’altro, per provare di essere stato ingannato.
Una prova che, a giudicare dalla lettera della sentenza, appare tutt’altro che semplice.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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