IlTAR del Lazio ha deciso. O meglio, ha di fatto lasciato in vita l’art. 83 bis –anche perché non avrebbe potuto fare altro – ma ha sospeso il giudizio in corsoper rimettere tutta la materia alla Corte di Giustizia europea (che ha sede in Lussemburgo), valutando checi siano contrasti tra la normativa sui costi minimi della sicurezza e iprincipi dell’ordinamento comunitario. Ciò significa essenzialmente una cosa:che l’attesa continua. O per essere precisi, si raddoppia, visto che dopo il rinvio delTribunale di Lucca alla Corte Costituzionale, adesso bisogna attendere anchequello alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Mavediamo, in sintesi, dove sorgono i dubbi del TAR e come giustificano il lororinvio.Igiudici amministrativi sottolineano come anche in Europa, dove vige il principiodella libera concorrenza, «si pone in maniera complessa il tema del rapportotra la concorrenza ed altri valori primari, parimenti meritevoli di tutela…E, fra questi, può sicuramente annoverarsi il bene giuridico della sicurezzapubblica e, in particolare, della sicurezza nel trasporto stradale». E la «salvaguardiadella sicurezza stradale è ben presente nel diritto dell’Unione».Però,sostengono al TAR, quando un tale interesse primario entra in contrasto con laconcorrenza bisogna giudicare quanto sia bilanciato il tutto. Perché «il Tribunale dubita che il punto dibilanciamento tra interessi confliggenti raggiunto dall’art. 83 bis del decretolegge n. 112 del 2008 sia rispettoso del diritto dell’Unione».Dubitain particolare che la disciplina introdotta dall’art. 83 bis «sia valutabilecome congrua e proporzionata rispetto all’interesse pubblico tutelato dellasicurezza stradale».
Imotivi addotti per argomentare tali dubbi sono diversi:
a)i costi minimi non sono «l’unica misura attraverso cui apprestare tutela allasicurezza stradale, apparendo al contrario sicuramente più idonee misurerelative agli elementi da cui dipende la sicurezza stessa (limiti di velocità,caratteristiche dei mezzi e obblighi di manutenzione, turni di riposo deiconducenti, organizzazione del lavoro e formazione dei conducenti, introduzionedi un sistema di responsabilità e sanzioni, con i relativi controlli);
b)i costi minimi non sono neanche una misura astrattamente idonea a garantire lasicurezza, se non in stretta correlazione con l’adozione di altre misure disicurezza (non sussistendo altrimenti alcuna garanzia che i maggiori margini diutile connessi alla fissazione di un livello minimo di prezzi siano destinati acoprire i costi delle misure di sicurezza);
c) i costi minimi non hannocarattere eccezionale ma sono applicabili in modo generalizzato, hanno un’efficaciatemporale illimitata e soprattutto possono essere anche derogati tramite lapossibilità offerta dal comma 4 dell’art. 83 bis, tramite cioè accordivolontari conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori e deicommittenti.
IlTAR ricorda pure la sentenza della Corte di Giustizia del 1.10.1998, con cuivenne stabilita la conformità delle tariffe obbligatorie a forcella con iprincipi comunitari, sottolineando però che in quel caso le limitazioni alprincipio di concorrenza venivano giustificate in virtù di un interessepubblico ritenuto prevalente «e secondo misure e criteri di apprezzamento eponderazione la cui definizione era rimessa a pubblici poteri e non adoperatori economici di settore».
E qui il riferimento del TAR va al fatto che, «nell’attuale sistema la determinazione deicosti minimi di esercizio sia rimesso, in prima battuta, ad accordi volontaridi settore fra le associazioni rappresentative dei committenti e dei vettori e,in mancanza, ad un organismo, come l’Osservatorio in seno alla Consulta, la cuicomposizione è caratterizzata in larga parte da soggetti eletti dalleassociazioni di categoria».
È questo il punto più oscuro dell’ordinanza, perché il TAR sembra riconoscere –sulla scia di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea – che si possaderogare ai principi della libera concorrenza sulla base di un superioreinteresse, ma seguendo una procedura – diciamo così – garantita dal fatto diessere affidata a pubblici poteri. Mentre invece l’Osservatorio, composto ancheda molti membri di associazioni di categoria, non disponeva di talicaratteristiche. Ma se nel frattempo l’Osservatorio, in virtù della chiusuradella Consulta, non esiste più e la determinazione dei costi minimi è passata a unministero della Repubblica Italiana, la garanzia derivante dalla fissazione dei costiminimi a pubblici poteri non sarebbe ristabilita?Insomma, nell’ordinanzasi legge testualmente «il Tribunale dubita che sia compatibile con il diritto dell’Unione…un sistema normativo che, in mancanza di una predeterminazione normativa dicriteri diretti a disciplinare sia pure in via generale l’attività, nellasostanza, affida all’accordo tra gli operatori economici privati ladeterminazione delle tariffe minime o, in subordine, ad un organismo che, perla sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenzarispetto alle valutazioni e alle scelte degli stessi operatori del settore».Matutto questo – ripetiamo – oggi non è più completamente vero.
Fattosta che il TAR sulla base delle argomentazioni riportate chiama in causa laCorte di Giustizia affinché giudichi:
– se la tutela della libertà di concorrenza sia compatibilecon la normativa sui costi minimi di esercizio;
– se possa derogarsi al principio della libera concorrenza persalvaguardare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale ese i costi minimi possano giustificarsi in tal senso;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio possaessere rimessa ad accordi volontari di categoria e,in subordine, a organismi la cui composizione è caratterizzata da una fortepresenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati disettore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.
Questo è quanto. Ma – lo ripetiamo – l’ordinanza del TAR serve essenzialmente a sospendere il giudizio per effettuare quello che tecnicamente si chiama “rinvio pregiudiziale” (previsto dall’art. 267 TFUE) che serve a verificare – prima ancora di entrare nel merito della questione – se esista o meno contrarierà tra una norma italiana e una europea. Ma in ogni caso l’art. 83 bis rimane una legge dello Stato e come tale da applicare. E siccome la risposta della Corte di Giustizia europea potrebbe anche richiedere un paio di anni, questa affermazione rimane vera per almeno questo tempo. Poi si vedrà.
Mavediamo, in sintesi, dove sorgono i dubbi del TAR e come giustificano il lororinvio.Igiudici amministrativi sottolineano come anche in Europa, dove vige il principiodella libera concorrenza, «si pone in maniera complessa il tema del rapportotra la concorrenza ed altri valori primari, parimenti meritevoli di tutela…E, fra questi, può sicuramente annoverarsi il bene giuridico della sicurezzapubblica e, in particolare, della sicurezza nel trasporto stradale». E la «salvaguardiadella sicurezza stradale è ben presente nel diritto dell’Unione».Però,sostengono al TAR, quando un tale interesse primario entra in contrasto con laconcorrenza bisogna giudicare quanto sia bilanciato il tutto. Perché «il Tribunale dubita che il punto dibilanciamento tra interessi confliggenti raggiunto dall’art. 83 bis del decretolegge n. 112 del 2008 sia rispettoso del diritto dell’Unione».Dubitain particolare che la disciplina introdotta dall’art. 83 bis «sia valutabilecome congrua e proporzionata rispetto all’interesse pubblico tutelato dellasicurezza stradale».
Imotivi addotti per argomentare tali dubbi sono diversi:
a)i costi minimi non sono «l’unica misura attraverso cui apprestare tutela allasicurezza stradale, apparendo al contrario sicuramente più idonee misurerelative agli elementi da cui dipende la sicurezza stessa (limiti di velocità,caratteristiche dei mezzi e obblighi di manutenzione, turni di riposo deiconducenti, organizzazione del lavoro e formazione dei conducenti, introduzionedi un sistema di responsabilità e sanzioni, con i relativi controlli);
b)i costi minimi non sono neanche una misura astrattamente idonea a garantire lasicurezza, se non in stretta correlazione con l’adozione di altre misure disicurezza (non sussistendo altrimenti alcuna garanzia che i maggiori margini diutile connessi alla fissazione di un livello minimo di prezzi siano destinati acoprire i costi delle misure di sicurezza);
c) i costi minimi non hannocarattere eccezionale ma sono applicabili in modo generalizzato, hanno un’efficaciatemporale illimitata e soprattutto possono essere anche derogati tramite lapossibilità offerta dal comma 4 dell’art. 83 bis, tramite cioè accordivolontari conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori e deicommittenti.
IlTAR ricorda pure la sentenza della Corte di Giustizia del 1.10.1998, con cuivenne stabilita la conformità delle tariffe obbligatorie a forcella con iprincipi comunitari, sottolineando però che in quel caso le limitazioni alprincipio di concorrenza venivano giustificate in virtù di un interessepubblico ritenuto prevalente «e secondo misure e criteri di apprezzamento eponderazione la cui definizione era rimessa a pubblici poteri e non adoperatori economici di settore».
E qui il riferimento del TAR va al fatto che, «nell’attuale sistema la determinazione deicosti minimi di esercizio sia rimesso, in prima battuta, ad accordi volontaridi settore fra le associazioni rappresentative dei committenti e dei vettori e,in mancanza, ad un organismo, come l’Osservatorio in seno alla Consulta, la cuicomposizione è caratterizzata in larga parte da soggetti eletti dalleassociazioni di categoria».
È questo il punto più oscuro dell’ordinanza, perché il TAR sembra riconoscere –sulla scia di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea – che si possaderogare ai principi della libera concorrenza sulla base di un superioreinteresse, ma seguendo una procedura – diciamo così – garantita dal fatto diessere affidata a pubblici poteri. Mentre invece l’Osservatorio, composto ancheda molti membri di associazioni di categoria, non disponeva di talicaratteristiche. Ma se nel frattempo l’Osservatorio, in virtù della chiusuradella Consulta, non esiste più e la determinazione dei costi minimi è passata a unministero della Repubblica Italiana, la garanzia derivante dalla fissazione dei costiminimi a pubblici poteri non sarebbe ristabilita?Insomma, nell’ordinanzasi legge testualmente «il Tribunale dubita che sia compatibile con il diritto dell’Unione…un sistema normativo che, in mancanza di una predeterminazione normativa dicriteri diretti a disciplinare sia pure in via generale l’attività, nellasostanza, affida all’accordo tra gli operatori economici privati ladeterminazione delle tariffe minime o, in subordine, ad un organismo che, perla sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenzarispetto alle valutazioni e alle scelte degli stessi operatori del settore».Matutto questo – ripetiamo – oggi non è più completamente vero.
Fattosta che il TAR sulla base delle argomentazioni riportate chiama in causa laCorte di Giustizia affinché giudichi:
– se la tutela della libertà di concorrenza sia compatibilecon la normativa sui costi minimi di esercizio;
– se possa derogarsi al principio della libera concorrenza persalvaguardare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale ese i costi minimi possano giustificarsi in tal senso;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio possaessere rimessa ad accordi volontari di categoria e,in subordine, a organismi la cui composizione è caratterizzata da una fortepresenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati disettore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.
Questo è quanto. Ma – lo ripetiamo – l’ordinanza del TAR serve essenzialmente a sospendere il giudizio per effettuare quello che tecnicamente si chiama “rinvio pregiudiziale” (previsto dall’art. 267 TFUE) che serve a verificare – prima ancora di entrare nel merito della questione – se esista o meno contrarierà tra una norma italiana e una europea. Ma in ogni caso l’art. 83 bis rimane una legge dello Stato e come tale da applicare. E siccome la risposta della Corte di Giustizia europea potrebbe anche richiedere un paio di anni, questa affermazione rimane vera per almeno questo tempo. Poi si vedrà.
Collegamente esterni
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