Parliamodi «franco fabbrica». In che modo si prova in operazioni di questo tipo l’avvenutacessione intracomunitaria con relativa fattura non imponibile IVA? A questo domanda ha risposto l’Agenziadelle Entrate (con risoluzione n. 19/E del 25 marzo) spiegando che in questotipo di cessioni di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Statomembro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti disoggetti passivi d’imposta, ci può avvalere anche del CMR elettronico. Tuttoprendeva le mosse da una richiesta di un’interpello di una società che chiedevase i mezzi di prova comuni nell’ambito della propria attività – come appunto unCMR elettronico – fossero sufficienti a soddisfare gli oneri documentaligravanti sul contribuente in relazione alla prova del trasporto intracomunitario di beni, affinchél’operazione possa considerarsi cessione intracomunitaria non imponibile.
All’origine del dubbio c’è il fattoche la legge italiana non contiene previsioni specifiche rispetto aidocumenti che il cedente deve conservare in caso di controllo per provarel’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario, consentendodunque alle parti di provare la natura dell’operazione.
In genere, ricorda l’Agenzia, traquesti strumenti finalizzati a provare il transito delle merci verso unPaese UE viene considerato il documento di trasporto da esibire insieme aglielenchi Intrastat, alle fatture e alla documentazione bancaria. Ma questoelenco può essere allargato a ogni altro documento idoneo a dimostrare l’inviodelle merci in altro Stato. E il CMR elettronico non può che essereconsiderato tale.