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3 giugno: inizia la rivoluzione nei trasporti eccezionali

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 Aprile è statopubblicato il D.P.R. n.31 del 12 Febbraio 2013, che modifica alcune norme delregolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 495/1992) in materiadi trasporti eccezionali. Le novità contenute entreranno in vigore a partiredal 3 giugno anche se, prima di tale data, il ministero dei Trasporti ha giàannunciato l’emanazione di una circolare esplicativa.Ma già ora è comunque possibile evidenziare alcune novità.
Innanzitutto rispetto alle autorizzazioni, viene rivista la loro durata per cui adesso 
a) quelle periodiche sono valide per un numero indefinito diviaggi, da effettuarsi entro 12 mesi (invece di 6) dalla data di rilascio; 
b) quelle multiple sono valide per un numero definito diviaggi, da effettuarsi entro 6 mesi (invece di 3) dalla data di rilascio; 
c) quelle singole sono valide per un unico viaggio, daeffettuarsi entro 3 mesi (invece di 1) dalla data di rilascio.

Cambia pure le definizioni di viaggio e di percorso, inquanto il primo può essere sia la sola andata, sia l’andata e il ritorno conveicolo o complesso di veicoli, a carico o a vuoto; il secondo è l’itinerario dicollegamento, individuato dai richiedenti, avente sempre le medesime origine e destinazione,che gli enti proprietari possono modificare per esigenze di viabilità. 

Per il resto il decreto presenta tuttauna serie di condizioni e prescrizioni tecniche molto dettagliate. Si prevedeper esempio che l’eccezionalità del trasporto o del veicolo deve derivareesclusivamente dal superamento dei limiti di sagoma, ma non può essereconseguenza del superamento, da parte del veicolo, dei limiti di massastabiliti dall’art. 62 del c.d.s. 
Oppure che il carico del trasporto eccezionale non devesporgere anteriormente, mentre l’eventuale sporgenza posteriore non deveeccedere i 4/10 della lunghezza del mezzo utilizzato. 
Molto importante pure quella prescrizione per cui se prima nelperiodo di validità dell’autorizzazione, gli elementi  trasportati dovevano essere sempre dellastessa natura e tipologia di quelli autorizzati, adesso cade ogni riferimento anatura e tipologia dei beni e quindi con la stessa autorizzazione periodicaordinaria potranno essere trasportati anche beni di diversa natura e tipologia
 Su tutte le altre novità – che comunque si possono trovaredirettamente nel testo del decreto allegato – torneremo dopo la pubblicazione dellacircolare ministeriale. 

Allegati

Per scaricare il decreto di riforma dei trasporti eccezionali clicca qui

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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