Con il Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile scorso sono stati finalmente sbloccati, (con il beneplacito Ue) i 40 miliardi di pagamenti di debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese. In particolare il decreto dispone che i crediti verso la PA si compensino con i debiti fiscali dovuti all’applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso.
La possibilità di compensare i crediti commerciali certificati con i debiti fiscali iscritti a ruolo al 30 aprile 2012 viene così estesa anche ai debiti fiscali conseguenti ad atti di accertamento con adesione e viene inoltre elevata da 516.000 a 700.000 euro la soglia di compensazione tra crediti e debiti.
Il nuovo limite sarà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Si perfeziona così, con questo provvedimento, il sistema della compensazione tra PA e aziende che era partito nel giugno scorso (D.M. 25 giugno 2012) quando il ministero dell’Economia aveva stabilito le modalità con cui i crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Amministrazioni possono essere compensati con le somme dovute al Fisco e iscritte a ruolo.
Successivamente, la circolare RGS n. 35 del 27 novembre 2012 ha poi chiarito che, dopo aver svolto le opportune verifiche sulla validità della certificazione, l’Agente della riscossione deve procedere alla notifica all’Amministrazione debitrice dell’avvenuta compensazione, totale o parziale. L’importo del credito utilizzato in compensazione deve essere annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’Agente della riscossione.
Con l’approvazione del decreto in oggetto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.
Le operazioni di compensazione devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e non tramite servizi di home banking privati.
Inoltre lo stesso ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire termini e modalità per effettuare l’operazione di compensazione.
Al fine poi di accedere alla compensazione non sarà più necessario attendere l’iscrizione a ruolo del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria, ma sarà sufficiente la contestazione da parte del Fisco.
La compensazione potrà essere effettuata esclusivamente se il contribuente interessato abbia ottenuto la certificazione attestante che i crediti non siano prescritti, siano certi, liquidi ed esigibili. A tal proposito il ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che il credito deve considerarsi:
– certo, solo quando determinato in un contratto giuridicamente perfezionato per il quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili;
– liquido, quando nel contratto risulta quantificato l’esatto ammontare del credito;
– esigibile, quando non sussistono fattori impeditivi del pagamento del credito, come ad esempio l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.