L’azione diretta è sempre più una realtà. Prova ne sia che non soltanto si moltiplicano le pronunce dei vari tribunali nei diversi angoli della penisola, ma si arricchiscono anche le modalità con cui poter giungere al risultato finale che – lo ricordiamo – consiste nell’opportunità concessa al sub vettore di chiedere il corrispettivo del trasporto svolto direttamente al committente del primo vettore.
L’ultima pronuncia è datata 28 gennaio 2014 e arriva dal Tribunale di Trieste, che in tempi record (praticamente quattro mesi, tutto compreso) ha condannato un committente a pagare al vettore effettivo – difeso dallo Studio Zunarelli – i compensi che non gli erano stati corrisposti dal vettore contrattuale.
Ma l’aspetto di novità non risiede esclusivamente nell’applicazione puntuale dell’art. 7 ter d.lgs. 286/2005, ma anche nel fatto che l’azione è stata condotta ricorrendo al procedimento di cognizione sommaria previsto dall’art. 702 bis c.p.c., sulla cui base il Tribunale ha pronunciato un’ordinanza provvisoriamente esecutiva.
E questo procedimento di cognizione è particolarmente snello, in quanto la conoscenza dei fatti in causa non si matura tramite i normali mezzi di prova, ma avviene attraversi un’istruttoria molto semplificata e soprattutto rimessa alla discrezionalità del giudice, che può riferirsi anche a fonti atipiche.