L’art. 83 bis, in uno di quei tanti commi di cui si compone, contempla pure quello con cui si spiega che se il committente paga in ritardo rispetto ai termini pattuiti, il vettore-creditore ha diritto a maggiorare la somma degli interessi moratori. A quanto ammontano tali interessi?
L’art. 83 bis, per quantificarli, fa riferimento a una legge 231/2002 (poi più volta innovata, da ultimo con decreto legislativo n. 192/2012), quella con cui il ministero delle Finanze stabilisce il tasso di interesse da applicare a questo tipo di transazioni.
Ebbene, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo scorso è stato pubblicato proprio l’aggiornamento di questo dato, che a partire dal 1° gennaio e fino al prossimo 30 giugno ammonta a 0,25%.
Il ministero aggiorna l’interesse di mora da applicare sulle fatture di trasporto scadute
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