L’zione diretta, vale a dire la posibilità concessa a un debitore di rivalersi non soltanto sul proprio diretto interlocutore contrattuale, ma anche su quelli precedenti lungo la filiera, rimane valida anche tra le proposte avanzata da Lupi. La differenza con il passato sta nel fatto che tale azione viene subordinata a un tentativo di negoziazione delle parti assistite da un avvocato, così come disciplinato dal decreto 12 settembre n.132, che di fatto mira ad alleggerire i carichi pendenti sui tribunali civili. Alle parti, però, è rimessa la facoltà di prediligere, rispetto a questo tipo di conciliazione, una mediazione da esperire presso le associazioni di categoria cui aderiscono le imprese. Una facoltà che si può esprimere tramite accordo ad hoc o direttamente in sede di contratto.