È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per compilare la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati nel periodo aprile/giugno 2015, da presentare entro il 31 luglio.
In alternativa si può riprodurre il modulo di dichiarazione su un supporto informatico (cd-rom, dvd, pen drive) e consegnarlo, insieme al cartaceo, all’ufficio territorialmente competente.
Gli autotrasportatori possono comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante fatture di acquisto.
Il credito emerso può essere chiesto a rimborso o portato in compensazione tramite F24. Tale ultima opzione è possibile anche se l’ammontare complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, supera il limite di 250mila euro.
ll codice tributo per la compensazione è “6740”.
L’ultima legge di stabilità ha escluso dall’agevolazione i veicoli più inquinanti classificati nelle categorie “Euro 0 o inferiore”.
Ricordiamo che l’agevolazione relativa al primo trimestre 2015 potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine di sei mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso delle eccedenze non utilizzate in compensazione che scadrà il 30 giugno 2017.