Uno, bis e adesso anche ter. La legge Sabatini, dopo aver mostrato il suo terzo volto tramite il decreto interministeriale del 25 gennaio entrato in vigore il 10 marzo, adesso con la circolare del ministero dello Sviluppo Economico n. 26673 del 23 marzo, fissa anche la data di avvio del nuovo sistema, individuata nel 2 maggio 2016. Parliamo, per chi avesse corta memoria, del contributo riconosciuto dal ministero alle piccole e medie imprese, a fronte di un finanziamento bancario ottenuto per acquistare beni strumentali all’impresa, pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. E dallo scorso anno, tra questi beni strumentali sono stati inclusi anche mezzi e attrezzature di trasporto, da parte delle imprese che operano nel settore del trasporto merci. Ebbene, a partire dal 2 maggio le domande per accedere al contributo vanno compilate in formato elettronico, utilizzando, a pena di invalidità, i moduli disponibili nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini) del sito internet del ministero.
La novità della Sabatini ter riguarda il suo funzionamento anche a prescindere dalle riserve finanziarie del plafond di Cassa depositi e prestiti. Ciò significa che banche e intermediari finanziari possono attingere direttamente a proprie provviste per finanziare gli investimenti delle PMI. Di conseguenza cambiano alcuni passaggi della procedura, che andiamo a ripercorrere.
Le domande vanno sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa e inviate, insieme alla documentazione richiesta, all’indirizzo PEC della banca o dell’intermediario finanziario aderente alla convenzione, in un momento precedente alla stipula del contratto di finanziamento. Se l’impresa intenda acquisire beni riferiti a più sedi operative si dovranno presentare, per ciascuna di esse, distinte domande di agevolazione. Per i contributi superiori a 150.000 euro, vale a dire per finanziamenti superiori al limite di 1,9 milioni, bisogna allegare alla domanda le dichiarazioni necessarie per le verifiche antimafia.
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro al netto dell’Iva (tranne nel caso in cui la fornitura sia relativa a più beni strumentali, di valore inferiore a questo importo, riferiti a un’unica fattura).
La banca o l’intermediario finanziario concede il finanziamento dope aver svolto le verifiche necessarie e aver avuto confermato dal ministero della disponibilità delle risorse. Per comprendere meglio le caratteristiche di questo finanziamento ricordiamo che deve:
· coprire fino al 100% dell’investimento;
· avere una durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi) di 5 anni dalla stipulazione del contratto di finanziamento o, nel caso del leasing finanziario, dalla consegna del bene;
· essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
· essere erogato in unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento (o in caso di leasing, erogato entro 30 giorni dalla consegna del bene, esercitando al momento della stipula del contratto l’opzione di acquisto prevista dal contratto).
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso. Il finanziamento bancario o il leasing dovrà essere deliberato entro il 31 dicembre 2016.
A questo punto le imprese a cui è stato concesso il finanziamento devono completare l’investimento entro 12 mesi dalla stipula del contratto. Il completamento dell’investimento deve essere attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da rendere al ministero dello Sviluppo economico tramite piattaforma creata ad hoc entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.
La richiesta di erogazione della prima quota del contributo, da inviare sempre attraverso la piattaforma, va presentata entro 120 giorni dal termine ultimo per la conclusione dell’investimento, previo pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. È anche possibile presentare congiuntamente la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo. Le richieste di erogazione successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.
I beni oggetto di agevolazione vanno mantenuti nell’unità produttiva per almeno tre anni. Se l’impresa beneficiaria dovesse cedere l’uso delle attrezzature acquistate ad altra impresa, la cessione deve risultare da contratto registrato in cui vanno indicate la filiale in cui sono utilizzate le attrezzature cedute, la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto va tenuto agli atti per mostrarlo nel corso di eventuali controlli.