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Chi cura la sicurezza del lavoratore distaccato

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La Commissione per gli Interpelli (istituita presso il ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale allo scopo di dare delucidazioni in merito alla corretta applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza del lavoro) con l’interpello n. 8 del 12 maggio scorso, ha fornito a Utilitalia – attraverso la Fondazione Rubes Triva – parere in merito alla «corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008». In particolare veniva richiesto di sapere «nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati».

Partendo dal presupposto che, nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato) la Commissione ha precisato che: «In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario)».

Il primo deve «informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato» mentre al secondo spetta l’onere di «ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria».

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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